Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: come vengono assegnati i posti di sostegno

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di Paolo Pizzo,  Orizzonte Scuola  29.6.2015. 

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Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.

Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.

Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell’istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/88 e dalla legge n. 104/92.

L’Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati.

Per ora ci occuperemo della sequenza operativa relativa alla copertura dei posti di sostegno (per i titolari nella provincia) la quale è disposta con priorità rispetto ai posti comuni.

Dal n.1 al 20bis dell’allegato 3 del CCNI sono elencate le operazioni di utilizzazione e assegnazione su sostegno dei titolari nella provincia. Proponiamo la guida ragionata.

OPERAZIONI RIGUARDANTI I TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO

  1. SOSTEGNO: Conferma a domanda della utilizzazione nello stesso istituto dell’anno scolastico precedente dei docenti titolari su posto della Dotazione Organica di Sostegno (valido solo per la scuola di II grado).
  2. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza in quanto personale docente non vedente o emodializzato, indipendentemente dalla tipologia di posto di titolarità.
  3. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno nella scuola di precedente titolarità del docente titolare di sostegno che usufruisce della precedenza in quanto PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI NOVE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.

NOTA BENE: L’utilizzazione avviene in subordine anche su tipologia di sostegno diversa da quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

  1. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno del docente, titolare di sostegno, che usufruisce della precedenza, nell’ordine, personale con disabilità: – 1. Art. 21 L. 104/92 – 2. particolari cure continuative – 3. art. 33, comma 6 L. 104/9 (disabilità personale).
  2. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno del docente, titolare di sostegno, che usufruisce della precedenza, nell’ordine, 1. Assistenza al figlio, coniuge o genitore (disabili con handicap grave lettera g) – 2. Assistenza a parenti o affini di II o III grado (disabili con handicap grave lettera h).

NOTA BENE: La lavoratrice madre con prole di età inferiore ai tre anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera i)) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna delle fasi successive.

  1. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno del docente cessato dal collocamento fuori ruolo indipendentemente dalla tipologia di posto di precedente titolarità (precedenza di cui all’art. 8, comma 1 punto V). Art. 2, comma 1 lettera c).
  2. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari su posti della dotazione organica di sostegno che non hanno chiesto o ottenuto la conferma dell’utilizzazione nello stesso istituto dell’anno scolastico precedente. Il docente che non ha trovato conferma ai sensi del punto 1 precede le normali utilizzazioni nell’ambito dello stesso I.I.S.S. in presenza di disponibilità di posti (Valido solo per la scuola secondaria di secondo grado).
  3. SOSTEGNO: Utilizzazione, in base al punteggio, del docente titolare di sostegno trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità (punto 3) nel seguente ordine: – sul distretto sub comunale di precedente titolarità – sul comune di precedente titolarità – su comuni viciniori specificamente richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine).

NOTA BENE: l’utilizzazione avviene anche su tipologia di sostegno diversa da quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione (TALE PUNTO NON RIGUARDA LA SCUOLA DI II GRADO)

  1. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell’art. 2 comma 1 lettera e) ed e1) titolari su posto di sostegno: i docenti titolari sulle dotazioni provinciali nell’anno scolastico 2014/2015 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2015/2016; i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferiti d’ufficio.
  2. SOSTEGNO: Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titolare su posto di sostegno nella provincia.

NOTA BENE: Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto.

UTILIZZAZIONI SU SOSTEGNO DEI TITOLARI DI POSTO COMUNE NELLA PROVINCIA

  1. SOSTEGNO: Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità del docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune,trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni.
  2. SOSTEGNO: Conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di specializzazione utilizzato nell’anno scolastico precedente.
  3. SOSTEGNO: Utilizzazione, in base al punteggio, del docente titolare di posto comune trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità nel seguente ordine: – sul distretto sub comunale di precedente titolarità – sul comune di precedente titolarità – su comuni viciniori specificamente richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine).
  4. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti titolari di posto comune della Dotazione provinciale o provincia senza sede in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
  5. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione non licenziabili (art. 2, lettera k)) che non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza.

NOTA BENE: i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82. TALE PUNTO È VALIDO SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

  1. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti di cui all’art. 2 lettera c) e j) in possesso del prescritto titolo di specializzazione ovvero docenti restituiti ai ruoli (lettera c) – riconversioni su sostegno (lettera j).
  2. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione, appartenente a classe di concorso o posto con esubero nella provincia. VALIDO SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA

art. 2, lettera h):

i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;

  1. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno a domanda del docente titolare di posto comune in possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro ruolo,appartenente a classe di concorso o posto con esubero nella provincia. VALIDO SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA .

art. 2, lettera h):

i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell’offerta formativa, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;

  1. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell’art. 2, comma 1, lettera e) ed e1) titolari su posto comune in possesso del prescritto titolo ovveroTitolari sulle dotazioni provinciali e docenti assunti dal 1/9/2014 e trasferiti d’ufficio su sede.
  2. SOSTEGNO: Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso del titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti.
  1. bis SOSTEGNO: Assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare di posto comune nella provincia (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 1: L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 23.2.2015. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto ai punti 38 e 44 della sequenza operativa di cui all’allegato 3 ).

NOTA BENE: Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art. 8 (non vedente, emodializzato, disabile ecc.) viene trattato con priorità, nell’ordine previsto.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: come vengono assegnati i posti di sostegno ultima modifica: 2015-06-29T07:13:12+02:00 da
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