Orizzonte Scuola, 16.6.2019
l docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata, ha diritto all’utilizzazione con precedenza nella scuola di ex-titolarità. Tale precedenza vale per un ottennio
Un lettore ci scrive:
“Sono un docente ex perdente posto che ha sempre fatto domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità. Se non ho il trasferimento nella scuola di precedente titolarità, ma dovessi avere il trasferimento in una scuola dello stesso comune indicata come seconda scuola, posso chiedere sempre utilizzazione nella
scuola di precedente titolarità. Perché forse si libererà un posto per quota 100. Lo prevede la nuova ordinanza sulle utilizzazioni?”
Il trasferimento con domanda condizionata del docente soprannumerario garantisce per un ottennio il rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità, se viene presentata ogni anno domanda condizionata per il rientro nella scuola.
Il docente che possiede i requisiti sopra indicati ha precedenza anche per essere utilizzato nella scuola di ex-titolarità.
Si tratta della precedenza prevista nell’art.8 comma 1 parte II) del CCNI appena firmato, dove si stabilisce chiaramente quanto segue:
“Limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall’a. s. 2011/12 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno)”
Il nostro lettore potrà , quindi, chiedere utilizzazione con precedenza nella scuola di ex-titolarità, anche se otterrà il trasferimento con domanda condizionata nella scuola inserita come seconda preferenza.
Nel modulo domanda è presente ogni anno una sezione specifica da compilare. Si tratta della sezione E, “Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità”, che sicuramente sarà presente nel modulo che dovrà essere utilizzato per il prossimo anno scolastico, modulo non ancora disponibile.
Nel modulo dello scorso anno la casella da compilare nella sezione indicata era la n.14 per la scuola dell’Infanzia, la n.15 per la scuola Primaria, la n.16 per la Secondaria I grado, la n.17 per la Secondaria II grado
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Utilizzazioni: precedenza per docente trasferito a domanda condizionata ultima modifica: 2019-06-17T06:06:01+02:00 daTuttoscuola, 14.5.2024. Sembra inarrestabile la fuga dalle commissioni esaminatrici dell’attuale concorso docenti 2024, probabilmente a…
USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 15.5.2024. Anno scolastico 2024 –…
Informazione scuola, 14.5.2024. Gli studenti diplomati negli istituti tecnici e professionali rappresentano una risorsa per…
di Ilaria Venturi, la Repubblica, 14.5.2024. La fotografia delle fondazioni Agnelli e Astrid. I ritardi e…
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 14.5.2024. Ore di formazione PNRR: se non…
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 14.5.2024. Se è facile parlare di inclusione…
Leave a Comment