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Vaccini, corsa per la scadenza del 10 marzo. Cosa accade in caso di mancata certificazione?

di Andrea Carlino, La Tecnica della scuola, 18.2.2018 

– Meno di un mese alla scadenza del termine ultimo per presentare alle scuole le certificazioni relative ai dieci vaccini obbligatori per legge.

Le dieci vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenza e tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. Quest’ultima è obbligatoria solo per i nati dal 2017. Le vaccinazioni che sono invece raccomandate e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, sono: anti-meningococcica B, anti meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.

Cosa accade in caso di mancata certificazione entro il 10 marzo 2018? 

Il dirigente scolastico segnala la mancanza alla Asl, che a sua volta convoca i genitori. Se questi rifiuteranno ancora di vaccinare, incorreranno in una sanzione da 100 a 500 euro.

I bambini non vaccinati (per motivi non imputabili alla loro salute o inefficienze dei centri) e che frequentano la scuola dell’infanzia (nidi e materne) saranno allora esclusi dal servizio educativo.

Il decreto legge 73/17 convertito in legge 119/17 all’articolo 3, comma 1, sancisce che:

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, sono tenuti all’atto d’iscrizione del minore 0-16 anni e del minore straniero non accompagnato a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari:

  • la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, indicate all’articolo 1 commi 1 e 1 bis, ovvero l’esonero, l’omissione e/o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto all’art. 1 commi 2 e 3;
  • la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista riguardo all’età entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale secondo l’età;

Prevede inoltre che “la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni possa essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno”.

Sulla possibilità di completare o meno l’anno scolastico in corso per i minori che alla data del 10 marzo risulteranno ancora in attesa di effettuare le vaccinazioni, il Ministero della Salute, con una nota, chiarisce con una nota del 3 febbraio: “I bambini, i cui genitori dimostrino, con documentazione proveniente dalla ASL entro il 10 marzo p.v., di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla medesima Azienda sanitaria successivamente a tale ultima data, ben potranno continuare a frequentare i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia sino alla fine dell’anno scolastico o del calendario annuale in corso; pertanto dopo il 10 marzo p.v. sarà precluso l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia ai soli minori i cui genitori/tutori/affidatari non siano in regola neppure con tale adempimento”.

Le risposte dell’Ufficio scolastico dell’Emilia Romagna:


USR Emilia Romagna. Prevenzione vaccinale a.s. 2017/18 – Scadenza del 10 marzo 2018

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Vaccini, corsa per la scadenza del 10 marzo. Cosa accade in caso di mancata certificazione? ultima modifica: 2018-02-19T05:45:09+01:00 da
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