L.L. La Tecnica della scuola 26.11.2015.
Nella sezione “Docenti” del sito dedicato al Sistema Nazionale di Valutazione sono state pubblicate alcune nuove faq riguardanti la valorizzazione del merito del personale docente.
Le riportiamo tutte di seguito:
Da quale anno scolastico parte la valorizzazione del merito del personale docente nelle istituzioni scolastiche?
Si parte subito con l’anno scolastico 2015/2016.
La legge 107 al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall’anno 2016 viene costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro rinnovato di anno in anno.
Quale sarà la somma destinata ad ogni scuola?
Un decreto specifico del Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. Comunque il livello medio di finanziamento per ogni scuola su cui è possibile iniziare a fare delle ipotesi è di mediamente 24.000 euro.
Il fondo è rivolto a tutti i docenti?
Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc). Viene definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute.
Chi stabilisce il bonus per i docenti?
I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione (vedi composizione in comma 129) mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico. È indubbio che la maggior o minor definizione dei criteri implicherà la minor o maggior discrezionalità del Dirigente scolastico, ma queste decisioni sono lasciate all’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche.
Il bonus ha una cifra minima ed una massima a cui attenersi per ogni docente?
No, non ci sono cifre di riferimento in quanto il tutto è determinato dai criteri del Comitato e dall’applicazione attraverso i rilievi e le valutazioni del Dirigente.
Comunque, bisogna tenere in considerazione che il fondo è indirizzato specificatamente al merito professionale del personale docente, prefigurando di conseguenza dei criteri che sappiano effettivamente rilevarlo e valutarlo per poi promuoverlo e valorizzarlo. Più i criteri saranno condivisi ma nello stesso tempo stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili più probabilmente implicheranno una differenziazione fra i docenti e nello stesso tempo un consenso in quanto andranno effettivamente a premiare il merito.
Come vengono “scelti” dal Collegio dei docenti gli insegnanti che fanno parte del Comitato di valutazione?
La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per favorire l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è competenza dell’istituzione scolastica definire in modo autonomo come “scegliere” i docenti.
Per la “scelta” dei due componenti del Comitato di valutazione da parte del Collegio dei docenti è prevista la presentazione di liste come per altre elezioni?
Il Collegio può autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.
Come vengono “scelti” dal Consiglio d’istituto il docente, i genitori (o lo studente per gli istituti d’istruzione secondaria di II grado) che fanno parte del Comitato di valutazione?
Come per il Collegio dei docenti, il Consiglio d’istituto può autonomamente definire le modalità di scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.
Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto.
Gli eleggibili nel Consiglio d’istituto devono essere componenti di quell’organismo?
La scelta può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio, in quanto la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all’esterno del Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.).
Chi nomina il componente esterno?
Il componente esterno è nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il MIUR fornirà a breve indicazioni agli Uffici scolastici al fine di tenere alcuni criteri comuni su tutto il territorio nazionale, mettendo così i Comitati nella condizione di svolgere da subito il loro lavoro.
Come si può assicurare negli istituti comprensivi la rappresentanza dei diversi settori presenti (infanzia, primaria, secondaria di I grado)?
Sull’opportunità di prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono autonomamente gli organi collegiali di istituto
Come si procede nella scelta dei membri del Comitato nei CPIA, negli Istituti omnicomprensivi, nei Convitti ed Educandati e nelle Scuole militari?
Attualmente in queste istituzioni scolastiche particolari opera normalmente un commissario straordinario che provvederà a individuare i tre componenti previsti (docente, genitore/studente). Poiché il DPR 263/2012 ha previsto che nei CPIA la rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti, il Commissario straordinario provvederà a individuare, oltre al docente, due studenti al posto dei due genitori
Quando si può ritenere che il Comitato è validamente costituito?
Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d’Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza
Una volta conclusa la fase di scelta dei componenti, il Comitato quando può cominciare a funzionare?
Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d’istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l’Ufficio scolastico regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.
Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l’insediamento.
Quali sono le regole per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato?
La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni, è contenuta nell’art. 37 del Testo Unico. Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle deliberazioni.
La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti.
In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. Nella seduta di insediamento è opportuno che il Comitato definisca la natura del voto validamente espresso, precisando, in particolare, se l’astensione può essere considerata una manifestazione di “volontà valida”.
Il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto hanno titolo a definire i criteri valutativi per il riconoscimento del merito?
La legge 107/2015, comma 129, non lascia dubbi interpretativi in proposito: è il comitato che individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa.
Nell’adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza vincoli di sorta.
Tuttavia il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo decidere di considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d’istituto o da altro soggetto (assemblea dei genitori, degli studenti).
La legge 107/2015 individua come base per la definizione dei criteri valutativi tre distinte aree. Il Comitato deve definire i criteri su ogni area oppure può anche escluderne una o due?
In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree, eventualmente assegnandovi valore e pesi diversi.
È altrettanto opportuno che non vengano individuate altre aree diverse da quelle indicate dalla legge, mutuandole, ad esempio, da contesti istituzionali di altra natura.
In considerazione delle caratteristiche organizzative e strutturali dell’istituzione scolastica, il Comitato può eventualmente decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti.
In una logica di trasparenza, tali decisioni preliminari, unitamente ai criteri che verranno successivamente adottati, è opportuno che vengano resi pubblici.
Molte istituzioni scolastiche sono strutturate in diversi settori, come, ad esempio, gli istituti comprensivi. È opportuno tener conto della presenza di tali settori per l’assegnazione del bonus?
La legge non ha previsto in proposito una proporzionalità di assegnazione del bonus per il merito. Il Comitato, pertanto, non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico, pur essendo, ad esempio, quasi sempre minoritario negli istituti comprensivi il settore della scuola dell’infanzia.
L’assenza di qualsiasi vincolo normativo in materia lascia piena autonomia decisionale da parte del Comitato che opera avendo a riferimento soltanto le tre aree di esercizio della professionalità indicate dalla legge.
Anche tale criterio di ripartizione è opportuno che venga reso pubblico.