di Vincenzo Brancatisano, Orizzonte Scuola, 23.2.2016
– Nella provincia Autonoma di Trento, molte delle questioni che poi sono state recepite dalla legge 107 del 2015, erano nella sostanza già state anticipate. Il 15 febbraio 2016 è stata emanata una circolare che illustra il modus operandi in merito alla valutazione che riguarda i Dirigenti scolastici.
I riferimenti normativi e amministrativi dei processi di valutazione sono la Legge provinciale sulla scuola L.P. n 5/2006 ed in particolare articolo 2, comma 2, lettera e); articolo 18, comma 3; articolo 22, comma 1; articoli 27, 43, 103.
Il contratto CCPL – area della dirigenza scolastica, l’art. 19 della legge provinciale n. 7 di data 3 aprile 1997. In detta circolare si rileva che nell’attesa che la Provincia Autonoma di Trento (PAT) ridefinisca il modello di valutazione della dirigenza scolastica, anche tenuto conto delle novità previste a livello nazionale dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“la Buona Scuola”) e al fine di allinearsi con le tempistiche di valutazione previste a livello nazionale, la valutazione dei Dirigenti scolastici (Ds) seguirà una procedura “semplificata” che esplica la sua efficacia esclusivamente per l’anno scolastico 2015-2016.
Il dirigente scolastico, preso atto delle priorità dettate dalla Giunta provinciale per il sistema scolastico e formativo e sulla base del quadro di riferimento e dei dati a disposizione, individuerà gli obiettivi da raggiungere e metterà in atto tutte le azioni opportune per concordarli e promuoverli nella comunità professionale e sociale di riferimento. Le fasi del processo di valutazione della dirigenza scolastica per l’anno scolastico 2015-2016 sono le seguenti:
Dunque il dirigente scolastico è valutato in relazione all’effettivo grado di raggiungimento dei risultati attesi dal Nucleo di valutazione della dirigenza, opportunamente integrato da due esperti del settore; il dirigente generale comunica al dirigente scolastico l’esito finale della valutazione.
La collocazione del punteggio finale in una delle fasce di valutazione corrispondenti ai gruppi A, B, C determina una valutazione positiva, mentre la collocazione nella fascia corrispondente al gruppo D determina una valutazione negativa. La valutazione positiva ha come effetto il diritto all’attribuzione della retribuzione di risultato, come previsto dalla legge sul personale della Provincia e dal contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento per il personale dirigenziale scolastico.
Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva, il Nucleo di valutazione integrato da due esperti esterni, acquisisce in contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o da un legale di sua fiducia. Avverso gli esiti della valutazione finale è ammesso il ricorso alle procedure di conciliazione ed arbitrato richiamate dall’art. 54 del vigente CCPL di categoria.
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