di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 5.7.2016
– La valutazione dei Dirigenti scolastici, come abbiamo riferito in diversi nostri articoli, prenderà il via il prossimo anno scolastico. Essa è disciplinata dalla recente direttiva ministeriale n. 25/16 che dà attuazione a quanto stabilito dalla legge n.107/2015 che discende, nella parte relativa alla valutazione dei DD.SS., dal decreto legislativo n. 165/01.
Quest’ultimo indica all’articolo 25/2 quelle che costituiscono le competenze del DS, il quale: assicura la gestione unitaria della Scuola, è legalerappresentante, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; ha poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
Alle citate competenze si rifanno i criteri di valutazione indicati nella legge n. 107/15 al comma 93, che lega tra l’altro la valutazione del DS ai risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione (RAV).
Questi i criteri:
a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale;
b) valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
c) apprezzamento del proprio operato all’interno della comunita’ professionale e sociale;
d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunita’ scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole
Detti criteri sono il punto di riferimento della Direttiva e saranno poi ulteriormente declinati, come leggiamo nella stessa, per adeguarsi ai contesti di applicazione (vi saranno infatti obiettivi stabiliti a livello regionale e quelli propri delle scuole dirette) e definire gli obiettivi da assegnare ai DD.SS.
La Direttiva sarà attuata da apposite linee guida.
La definizione degli obiettivi, leggiamo all’articolo 4/3 della Direttiva, avviene in sede di conferimento dell’incarico dirigenziale, come prevede l’articolo 19 del D.L.vo 165/01. Per i dirigenti con incarico in atto, il Direttore Generale Regionale integra il medesimo incarico, indicando gli obiettivi da perseguire entro la fine dello stesso.
Gli obiettivi (articolo 5):
Gli obiettivi possono essere aggiornati anche annualmente dal Direttore Regionale, di comune accordo con il Dirigente Scolastico, in caso di cambiamenti rilevanti nel numero e nella composizione dell’utenza e nel contesto sociale di riferimento.
Alla luce di quanto detto, gli obiettivi, sulla base dei quali valutare i dirigenti scolastici, attengono a tre livelli: nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica.
Il Direttore regionale, pertanto, assegna al dirigente obiettivi coerenti con la normativa nazionale, con le peculiarità del contesto territoriale e con le priorità della scuola (evidenziate nel RAV e nel PdM della scuola). In tal modo non dovrebbero esserci valutazioni “calate dall’alto” e avulse dal contesto territoriale e scolastico.
Ricordiamo, infine, che il conseguimento degli obiettivi si articola in 4 livelli: “pieno raggiungimento”, “avanzato raggiungimento”, “buon raggiungimento”, “mancato raggiungimento”. Al conseguimento degli obiettivi è legata la retribuzione di risultato.
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