di  C. Agizza ,  Professionisti Scuola Network  13.6.2015

Proponiamo  Excursus Storico Normativo per la Valutazione Scolastica degli alunni con Disabilità, chiarendo alcuni degli interrogativi dovuti  a cattive interpretazioni con particolare riferimento tra primo e secondo ciclo di istruzione.

Volendo fare una sintesi, nel Primo Ciclo ossia scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato. Questo vale naturalmente anche al momento dell’Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Come risulta chiaramente dall’art 11 comma 11 dell’OM n. 90/01 solo se l’alunno di scuola media non raggiunge gli obiettivi del suo PEI, che è calibrato esclusivamente sulla base delle sue effettive capacità, non riceve il diploma.

Nelle superiori invece l’art 15 dell’OM n.90/01 distingue tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la scuola media. La situazione, infatti, cambia nel Secondo Ciclo ossia scuola superiore. In questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti: uno curriculare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio; uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma. Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato. Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico. Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.

In allegato Excursus completo per tutti gli approfondimenti.

Valutazione Scolastica Alunni con Disabilità I e II ciclo ultima modifica: 2015-06-12T05:57:57+02:00 da
Gilda Venezia

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