Orizzonte Scuola, 3.11.2017
– Docenti non obbligati ad accompagnare,
come si organizza la didattica se non tutti gli alunni partecipano,
compenso.
D. Qual è la normativa di riferimento in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero?
R. I DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.
In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.
D. Quali sono gli organi collegiali coinvolti nell’organizzazione di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero?
R. L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).
Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita.
Sono le scuole che decidono tutto, in particolare:
D. Qual è l’iter esatto da seguire per l’organizzazione di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero? Come si stabiliscono i compensi per gli accompagnatori?
R. È utile premettere che l’art. 28 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248, ha diminuito del 20% la diaria per le missioni all’estero.
Le diarie per le missioni all’estero sono state soppresse dall’articolo 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, a partire dal 31/05/2010.
La procedura da seguire è la seguente:
D. È possibile che non tutti gli allievi partecipino all’uscita? E in questi casi come organizzare l’attività didattica?
R. È possibile.
In questo caso la scuola deve garantire agli alunni non partecipanti il diritto all’istruzione; può essere consentito qualche adattamento dell’orario per far fronte all’assenza dei docenti accompagnatori, ma è da escludere sia l’adozione di un orario ridotto, sia (a maggior ragione) una interruzione delle attività didattiche.
D. I docenti possono essere obbligati ad accompagnare gli allievi?
R. No.
L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area).
Si tratta quindi di attività aggiuntive (e come tali è giusto che vengano retribuite) che richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte dal dirigente.
D. E se l’uscita prevista è in parte in orario di lezione del docente ma dura poi l’intera giornata?
R. Vige lo stesso principio anche in questo caso.
L’obbligo del docente di presenza a scuola si esaurisce con la prestazione lavorativa prevista per quella determinata giornata.
Pertanto, solo se il docente ha dato la disponibilità all’uscita parteciperà alla stessa, per l’intera giornata, anche perché l’orario eccedente a quello previsto per le ore di insegnamento rientra nelle attività aggiuntive.
D. Il docente di sostegno è obbligato ad accompagnare l’allievo disabile se questi partecipa alle uscite/visite guidate e viaggi di istruzione?
R. L’insegnante di sostegno non è necessariamente “legato” alla partecipazione alla visita di istruzione/uscita didattica dell’allievo disabile, sia nel caso quest’ultimo vi partecipi sia nel caso contrario.
Questo per due motivi:
In conclusione, la sua partecipazione dipende dalla disponibilità iniziale e da i criteri che si stabiliscono in sede collegiale e quindi autonomamente dalla scuola. Quest’ultima, infatti, può anche prevedere la partecipazione di altri accompagnatori in grado di assistere il disabile.
Sul punto la C.M. 291/92, art. 8, comma 2, quando era in vigore, precisava nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno“.
Quindi anche la circolare (che ricordiamo non è più in vigore) non poneva alcun obbligo all’insegnante di sostegno di partecipare alle gite scolastiche.
D. Il docente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo se nel viaggio è ricompresa la domenica?
R. Sì.
l diritto del docente discende dall’Art. 2109 del CC Periodo di riposo: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.”
Pertanto, se il giorno festivo sia stato ricompreso nel viaggio il docente ha diritto di recuperare la giornata festiva passata in viaggio di istruzione.
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