Viaggio tra le norme che disciplinano l’alternanza scuola-lavoro

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Con l’entrata in vigore della legge 107/2015, l’alternanza scuola-lavoro diventa parte integrante dell’offerta formativa. Lezioni fuori dalle aule, imparando sul campo, in aziende e uffici pubblici, non è più solo uno slogan ma un percorso formativo obbligatorio e vincolante per le scuole.

Come nasce l’alternanza
L’alternanza, in realtà, non nasce con la «Buona scuola» recentemente approvata. Correva l’anno 2003 quando la legge del 28 marzo n.53, meglio nota come Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, all’articolo quattro si occupava proprio di alternanza scuola-lavoro. Il legislatore aveva previsto attività rivolte ad alunni dai 15 ai 18 anni, che prevedevano l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Il quadro generale del 2005
Il decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (in GU 5 maggio 2005, n. 103) ha poi definito le norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, concretizzando quanto previsto proprio dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53. Nella norma sono, inoltre, indicate le finalità dell’alternanza che prevedono l’attuazione di modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; l’arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; l’attuazione di buone prassi per favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; la realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile; la correlazione dell’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Per le attività di alternanza è prevista la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti. Le competenze acquisite dagli studenti, costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l’eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni in situazione di handicap che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l’obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità. A questo proposito le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

L’esperienza dei Poli tecnico professionali
Tra i diversi interventi più significativi per avvicinare la scuola al lavoro, rientra la costruzione di Poli tecnico professionali (Art. 52 Decreto Legge n.5/2012 convertito, con modificazione, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), e gli Istituti Tecnici Superiori (Dpcm 25 gennaio 2008). I Poli nascono con l’obiettivo di annodare filiere formative e filiere produttive, reti tra istituti tecnici, istituti professionali, realtà produttive, centri di formazione professionali, per migliorare l’offerta formativa e realizzare una forte integrazione tra mondo lavoro e mondo scuola. Gli Its, con l’obiettivo di costruire e consolidare un nuovo segmento educativo terziario non universitario che completi l’istruzione tecnica e risponda alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione; il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro.

La riforma Renzi-Giannini
La legge 107/15 ha previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro all’anno per l’alternanza a decorrere dal 2016, prevedendo che i percorsi di alternanza scuola-lavoro siano attuati in tutte le classi del secondo biennio e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado per almeno 400 ore per tecnici e professionali, e 200 ore nei licei. Infine il Miur, in vista della entrata in vigore delle norme della Legge 107/15 sull’alternanza scuola lavoro, ha emanato una “Guida operativa” (10/10/2015) con le indicazioni operative relative alla realizzazione dei relativi percorsi formativi.

Viaggio tra le norme che disciplinano l’alternanza scuola-lavoro ultima modifica: 2015-10-21T14:07:20+02:00 da
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