Vietato tornare a casa da soli

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di Rita Manzani Di Goro, Tuttoscuola, 20.10.2017

– Ma compito della scuola non è anche quello di accompagnare verso autonomia?

Il recente bailamme scoppiato in merito all’uscita dei minori di 14 anni da scuola ha evidenziato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, la scarsa attenzione di alcuni verso norme e documenti. E verso i fatti, anche: il povero ragazzo toscano di 11 anni fu investito da un autobus di linea all’uscita da scuola nel 2003; la sentenza di primo grado risale al 2009 e quella d’Appello al 2014. Sono anni che se ne parla, ma evidentemente questo non era bastato a chiarire le idee.

C’è voluta la sentenza della Corte di Cassazione per far scoppiare il caso della vigilanza sugli alunni ed è un bene, ma a questo punto sarebbe stato opportuno leggerla, questa sentenza: appena dieci pagine, di cui due per presentare le parti e otto per spiegare che il ricorso del Ministero dell’Istruzione è stato rigettato. Interessante è leggere cosa lamentava il Ministero: il risarcimento troppo elevato riconosciuto ai genitori e al fratello del bambino defunto; il fatto che il “profilo di colpevolezza di preside e insegnante dell’ultima ora”, essendo “estinto per intervenuta prescrizione” in sede penale, non avrebbe dovuto portare nel processo civile alla condanna del Ministero a pagare i danni.

Nella sentenza, la suprema Corte fornisce alcune coordinate utili a noi che di diritto siamo digiuni: emerge che, nonostante il regolamento d’Istituto, “i ragazzi appena usciti dalla scuola sarebbero stati lasciati liberi sulla strada pubblica”, cosa che è assolutamente da evitare, perché la vita di un bambino è unica e preziosa e davvero la sua tutela non può essere presa alla leggera.

All’appello del Ministero “volto a dimostrare l’assenza di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico perché l’incidente si è verificato all’esterno dopo la fine delle attività scolastiche”, la Corte ha risposto che sussiste un obbligo di vigilanza, come peraltro disposto dal regolamento di quello stesso Istituto, il quale affida la vigilanza al personale della scuola se i mezzi di trasporto ritardano, “dunque l’attività di vigilanza a carico dell’istituto scolastico non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto”.

Ebbene, solo una piccola percentuale di dirigenti scolastici ha pensato bene di togliersi d’impiccio rovesciando il problema sulle famiglie: “o vieni a riprendere tuo figlio a scuola oppure lui resta qua” gridano a gran voce quelle circolari. E noi genitori rispondiamo: compito della scuola –e non solo della famiglia- è quello di accompagnare l’alunno verso l’autonomia e la maturità. Come possiamo abilitare alla guida di un motorino (con il concreto rischio di fare danni a cose e soprattutto a persone) un quattordicenne che fino a pochi giorni prima è stato portato per mano dalla mamma?

È indispensabile organizzare il momento dell’uscita, sensibilizzare alunni, genitori e personale della scuola, avviare progetti mirati (es. Pedibus). E se il genitore ritarda, non si lascia l’alunno al personale di custodia, perché è il docente che ha la responsabilità della sorveglianza, anche se certe circolari dicono diversamente.

Rita Manzani Di Goro: Presidente Associazione Genitori A.Ge. Toscana.

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Vietato tornare a casa da soli ultima modifica: 2017-10-20T17:46:55+02:00 da
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