Vincolo triennale dopo mobilità, non c’è per chi ha precedenze

di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 27.12.2020.

Gilda Venezia

Il CCNI mobilità personale docente ed educativo all’art. 2 c.2 recita: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. al) del CCNListruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”

Così come richiamato anche dall’O.M. sulla della mobilità del 23 marzo 2020 all’art.1 c.1.

Questo vuol dire che si ha il vincolo triennale se si è ottenuto trasferimento su preferenza “scuola”, oppure se si è ottenuto il trasferimento attraverso la preferenza del “subdistretto comunale” lì dove sono previsti. Nei movimenti da sostegno a posto comune o viceversa e nella mobilità professionale, anche all’interno dello stesso comune di titolarità, con la preferenza “comune”. Questo vincolo viene meno nel momento in cui si diventa beneficiari di una preferenza ai sensi dell’art. 13.

Ricordiamo tra le precedenze:

  • Disabilità e gravimotivi di salute
  • Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  • Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  • Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  • Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  • Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

 

Vincolo triennale dopo mobilità, non c’è per chi ha precedenze ultima modifica: 2020-12-30T17:39:45+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl