Mobilità

Vincolo triennale. Facciamo chiarezza

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 3.3.2022.

Le domande di mobilità per il personale docente sono inviate in modalità online al 28 febbraio fino al 15 marzo 2022.
Facciamo chiarezza sul tema dei vincoli alla mobilità per i neoassunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 secondo quanto previsto dal nuovo CCNI mobilità.

Docenti neoimmessi nell’a.s. 2021/22

I docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 sono soggetti al “vincolo triennale” di permanenza nella medesima istituzione scolastica.

Ma ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022 per l’anno scolastico 2022/23 possono ottenere la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale.

Quindi:

  1. Se il docente presenta domanda di mobilità territoriale e viene soddisfatto su una delle preferenze espresse (non importa se provinciali o interprovinciali) acquisisce la titolarità della sede assegnata ed è soggetto al vincolo triennale sulla nuova sede ottenuta (vincolo che vale anche sulle assegnazioni provvisorie/utilizzazioni/incarichi ai sensi dell’art. 36 CCNL).
    Pertanto il vincolo decorre dall’anno scolastico 2022/23 (momento in cui viene acquisita la nuova titolarità).
  2. Se il docente presenta domanda di mobilità territoriale e non vengono assegnate le sedi richieste gli viene assegnata d’ufficio la titolarità della stessa sede di immissione in ruolo e di conseguenza è soggetto al vincolo triennale su questa sede (il vincolo decorre dal 1/09/2021 cioè il momento dell’immissione in ruolo).
    Sarà svincolato solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2024/25.
  3. Se il docente non presenta domanda, similmente al caso precedente, acquisce la titolarità della stessa sede di immissione in ruolo ed è soggetto al vincolo triennale su questa che decorre dal 01/09/2021.
    Sarà svincolato solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2024/25.
  4. Se il docente immesso in ruolo viene individuato come perdente posto nella attuale scuola di titolarità e non produce domanda volontaria di trasferimento, a prescindere che sia condizionata o meno, si vedrà assegnata d’ufficio la nuova sede di titolarità.

I docenti neo-assunti 2021/22 attualmente in anno di prova possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale solo per il 2022/23, e non nei prossimi anni.
Sulla sede ottenuta decorre il vincolo triennale.
Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, rimangono sulla stessa sede fino alle operazioni relative all’a.s. 2024/2025.

Docenti neoimmessi nell’a.s.  2020/21

Anche i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 devono sottostare al “vincolo triennale” di permanenza nella medesima istituzione scolastica.
Quindi:

  • Se il docente presenta domanda di mobilità territoriale e viene soddisfatto una delle preferenze espresse (non importa se provinciali o interprovinciali) acquisisce la titolarità della sede assegnata ed è soggetto al vincolo triennale sulla nuova sede ottenuta (vincolo che vale anche per le assegnazioni provvisorie/utilizzazioni/incarichi ai sensi dell’art. 36 CCNL).
    Pertanto il vincolo decorre dall’anno scolastico 2022/23 (anno di nuova titolarità).
  • Se il docente presenta domanda di mobilità territoriale e non vengono assegnate le sedi richieste si trova assegnata d’ufficio la titolarità della stessa sede di immissione in ruolo e di conseguenza è soggetto al vincolo triennale su tale sede.
    In questo caso la titolarità è acquisita automaticamente l’1/9/2020 nella scuola di assunzione in ruolo con vincolo triennale che scade nel 2022/23 (2020/21, 2021/22, e 2022/23).
  • Se il docente non presenta domanda, acquisce la titolarità della stessa sede di immissione in ruolo ed è dunque soggetto al vincolo triennale su questa che decorre dal 01/09/2021.
    Anche in questo caso la titolarità è acquisita automaticamente l’1/9/2020 nella scuola di assunzione in ruolo con vincolo triennale che scade nel 2022/23 (2020/21, 2021/22, e 2022/23).
  • Se il docente immesso in ruolo viene individuato come perdente posto nella attuale scuola di titolarità e non presenta domanda volontaria di trasferimento, a prescindere che sia condizionata o meno, si vedrà assegnata d’ufficio la nuova sede di titolarità.

I docenti neo-assunti 2020/2021 possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale nelle operazioni a.s. 2022/23 beneficiando del bonus previsto dal CCNI.
Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, hanno facoltà di riprovarci per l’a.s. 2023/2024 in quanto scade il vincolo triennale imposto dalla legge.

Docenti neoimmessi da GPS I fascia

I docenti assunti quest’anno dalle GPS I fascia (graduatorie provinciali per le supplenze) in forza dell’art.59, comma 4 del D.L. 73/2021 (procedura straordinaria di assunzioni) non potranno presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico.

Infatti, i docenti in questione hanno stipulato quest’anno un contratto a tempo determinato che, solo dopo il superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare conclusiva, si tramuterà in un contratto a tempo indeterminato ancorché con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021.

Le operazioni di mobilità sono infatti riservate ai soli docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato.

Di conseguenza tali docenti dovranno rimanere nell’anno scolastico 2022/23 nella stessa scuola di immissione in ruolo salvo poi poter presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico successivo (il 2023/24), cioè durante il loro primo anno di servizio a tempo indeterminato.

Infatti, le nuove disposizioni previste dal CCNI Mobilità 2022/2025 si applicheranno a tutti i neoimmessi in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24.

 

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Vincolo triennale. Facciamo chiarezza ultima modifica: 2022-03-03T07:29:32+01:00 da
Gilda Venezia

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