dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 3.3.2022.
Le domande di mobilità per il personale docente sono inviate in modalità online al 28 febbraio fino al 15 marzo 2022.
Facciamo chiarezza sul tema dei vincoli alla mobilità per i neoassunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 secondo quanto previsto dal nuovo CCNI mobilità.
I docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 sono soggetti al “vincolo triennale” di permanenza nella medesima istituzione scolastica.
Ma ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022 per l’anno scolastico 2022/23 possono ottenere la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale.
Quindi:
I docenti neo-assunti 2021/22 attualmente in anno di prova possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale solo per il 2022/23, e non nei prossimi anni.
Sulla sede ottenuta decorre il vincolo triennale.
Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, rimangono sulla stessa sede fino alle operazioni relative all’a.s. 2024/2025.
Anche i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 devono sottostare al “vincolo triennale” di permanenza nella medesima istituzione scolastica.
Quindi:
I docenti neo-assunti 2020/2021 possono presentare domanda di trasferimento sia provinciale che interprovinciale nelle operazioni a.s. 2022/23 beneficiando del bonus previsto dal CCNI.
Se non presentano domanda o non ottengono la preferenza, hanno facoltà di riprovarci per l’a.s. 2023/2024 in quanto scade il vincolo triennale imposto dalla legge.
I docenti assunti quest’anno dalle GPS I fascia (graduatorie provinciali per le supplenze) in forza dell’art.59, comma 4 del D.L. 73/2021 (procedura straordinaria di assunzioni) non potranno presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico.
Infatti, i docenti in questione hanno stipulato quest’anno un contratto a tempo determinato che, solo dopo il superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare conclusiva, si tramuterà in un contratto a tempo indeterminato ancorché con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021.
Le operazioni di mobilità sono infatti riservate ai soli docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato.
Di conseguenza tali docenti dovranno rimanere nell’anno scolastico 2022/23 nella stessa scuola di immissione in ruolo salvo poi poter presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico successivo (il 2023/24), cioè durante il loro primo anno di servizio a tempo indeterminato.
Infatti, le nuove disposizioni previste dal CCNI Mobilità 2022/2025 si applicheranno a tutti i neoimmessi in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24.
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Vincolo triennale. Facciamo chiarezza ultima modifica: 2022-03-03T07:29:32+01:00 da
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