Obiettivo scuola, 5.12.2025.
Vincolo triennale: per gli assunti da GPS I fascia si considera l’anno di servizio a tempo determinato. Chiarimenti.

Il CCNI Mobilità valido per il triennio 2025/2028 ha previsto delle importanti novità in merito al computo del c.d. “vincolo triennale”.
VINCOLO TRIENNALE NEOIMMESSI IN RUOLO
I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
Pertanto:
- Il vincolo triennale riguarda solo gli immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Nessun vincolo invece è previsto per chi è stato immesso in ruolo negli anni precedenti. Rientrano nel vincolo anche coloro che dal 2023/2024 hanno ottenuto nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo su posto comune o di sostegno (da GPS I fascia).
- Per i docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo su posto comune (es. docenti vincitori dei concorsi PNRR privi di abilitazione) si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.
- Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero.
- Il vincolo non sa chi usufruisce dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
QUALI PERIODI SI CONSIDERANO NEL VINCOLO?
Il nuovo CCNI Mobilità 2025/2028 precisa quali periodi si considerano ai fini del “vincolo triennale”.
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi:
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova (attenzione il periodo di supplenza si considera nel triennio solo se la supplenza è successiva al superamento dell’anno di prova).
- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
ASSUNTI DA GPS I FASCIA
Com’è noto, coloro che son stati assunti da GPS I fascia con nomina finalizzata al ruolo sottoscrivono per il primo anno un contratto a tempo determinato. Con la conferma in ruolo il contratto viene trasformato in un contratto a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1° settembre dell’anno precedente.
Ai fini del computo del triennio del vincolo viene considerato l’anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova.
DEROGHE AL VINCOLO TRIENNALE
In deroga al vincolo triennale, ai docenti è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità e mobilità annuale anche interprovinciale, purché rientrino nelle seguenti categorie:
- genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2025; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
- personale con disabilità ed invalidità civile superiore ai 2/3 oppure con minorazione ascritta alla prima, seconda, terza categoria della Legge 648/1950;
- personale con disabilità grave
- personale che assista persona disabile grave entro il secondo grado e, nelle condizioni previste entro il terzo grado di parentele).
Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). - il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
- figli di genitore ultrasessantacinquenne ossia che compia sessantacinque anni che compia gli anni tra il 01/01 e il 31/12 dell’anno in cui si presenta l’istanza. Non è necessario il requisito della convivenza.
VEDI IL CCNI 2025/28
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Vincolo triennale GPS I fascia, valido l’anno a tempo determinato ultima modifica: 2025-12-06T06:01:14+01:00 da