Informazione scuola, 12.10.2022.
Visite fiscali per il personale della scuola, reperibilità, sanzioni e orari in poche parole.
Le norme sulla visita fiscale dei lavoratori in malattia sono molto severe soprattutto se negli orari di reperibilità.
Farsi trovare a casa per il controllo dello stato della malattia è un obbligo per il lavoratore, nel caso contrario va incontro a delle sanzioni a suo carico e si può arrivare al licenziamento per giusta causa o comporta la perdita dell’indennità di malattia erogata dall’INPS.
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La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro o eseguito direttamente dall’INPS che dispone di un sistema informativo chiamato Savio per effettuare controlli mirati per i lavoratori “furbacchioni” che richiedono la malattia a ridosso di ponti e fine settimana.
Durante la visita fiscale il medico incaricato si accerta dello stato di salute del lavoratore e valuta anche che il malato faccia il possibile per recuperare le energie quanto prima.
La visita fiscale può avvenire 7 giorni su 7, comprese domeniche e festivi, e può essere inviata anche più volte al giorno, nelle seguenti fasce orarie:
Se il medico fiscale passa per la visita e non trova il lavoratore in malattia nel proprio domicilio, lascia un avviso in cui invita a presentarsi il giorno successivo, non festivo, a una visita di controllo ambulatoriale, fuorché non si riprenda l’attività lavorativa.
Il medico è obbligato a comunicare l’assenza del lavoratore al proprio domicilio all’Inps che, a sua volta, avvisa il tuo datore di lavoro
Se non ci si reca alla visita ambulatoriale, l’INPS lo comunica al datore di lavoro che invita a fornire le proprie giustificazioni entro dieci giorni.
In questo caso il lavoratore non può essere sanzionato perché il medico è passato al di fuori dalle fasce di reperibilità. Però bisogna dimostrarlo: se nell’avviso, lasciato dal medico, è indicato l’orario non accade nulla, diversamente diventa molto complicato provare il passaggio al di fuori delle fasce orarie.
Se il lavoratore è assente ingiustificato alla prima visita fiscale perde qualsiasi trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia.
Se è assente anche alla seconda visita fiscale, oltre alla precedente sanzione si riduce del 50% il trattamento economico per il periodo di malattia rimasto.
Se risulta assente perfino alla terza visita fiscale, l’indennità Inps viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia, cioè la malattia non è riconosciuta ai fini del pagamento della relativa indennità.
Solamente se il lavoratore è affetto da patologie gravi che richiedono cure salvavita o per malattie collegate allo stato d’invalidità riconosciuta, se questa è almeno pari al 67%.
Un’altra assenza alla visita fiscale giustificata è per ricovero ospedaliero o se il passaggio del medico incaricato coincide con una visita medica prevista dal lavoratore.
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Visita fiscale: orari di reperibilità, controlli e sanzioni ultima modifica: 2022-10-21T09:13:07+02:00 da
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