Visite fiscali, anche con l’infortunio è obbligatorio rispettare le fasce di reperibilità

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 481.2018

– Dal 13 gennaio prossimo, anche in caso di infortunio sul lavoro, il dipendente pubblico è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità.

Questa è una delle principali novità contenute nel decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, pubblicato nella G.U. 302 del 29 dicembre 2017.

Il decreto abroga integralmente il decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione e l’innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, che disciplinava le attuali fasce di reperibilità per i pubblici dipendenti (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e con il quale erano state previste le seguenti esclusioni dall’obbligo di reperibilità:

“1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) infortuni sul lavoro;

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”.

L’art. 4 del decreto 206/2017 modifica invece le cause che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. Infatti, non devono obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

“a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.

In sostanza cosa cambia?

Le nuove regole sono indubbiamente più stringenti.

Mentre il punto a) resta invariato (patologie gravi che richiedono terapie salvavita), il punto b del decreto 206/99 viene eliminato e quindi gli infortuni sul lavoro rientrano tra le situazioni che obbligano al rispetto delle fasce di reperibilità.

Per la causa di servizio (attuale punto b), rientrano solo le menomazioni riportate nelle tabelle indicate.

Infine, per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (punto c) viene introdotta una precisa percentuale di invalidità, al di sotto della quale vige l’obbligo di reperibilità.

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Visite fiscali, anche con l’infortunio è obbligatorio rispettare le fasce di reperibilità ultima modifica: 2018-01-08T13:03:21+01:00 da
Gilda Venezia

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