Visite fiscali: non è vero che….

GildaVeneziaNews_logo1

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 21.1.2018

– Riportiamo di seguito alcune bufale che girano in rete in questi ultimi tempi riguardo alle nuove disposizioni stabilite dal “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali” entrato in vigore il 13 gennaio 2018 con il decreto del 17 ottobre 2017.

 

NON E’ VERO CHE si potranno effettuare più visite di controllo nella stessa giornata allo stesso lavoratore, ma è possibile che, come accade per il lavoratori del privato, vi siano più visite fiscali durante in periodo di malattia indicato nello stesso certificato medico”.

NON E’ VERO CHE siano stati previsti incentivi per i medici fiscali nel caso certifichino la riduzione dei giorni di assenza per malattia, così come il numero di visite quotidiane che il medico deve effettuare non è discrezionale ma è stabilito giornalmente dall’INPS in misura massima di 8 visite al giorno (4 per ogni fascia)”.

NON E’ VERO CHE potrà essere la polizia municipale ad accertare la presenza nella dimora indicata  del lavoratore in malattia. Il compito del medico fiscale non è verificare se il dipendente è effettivamente reperibile all’indirizzo che ha indicato alla scuola, quanto piuttosto verificare se effettivamente sia ammalato.

NON E’ VERO CHE il medico fiscale ricerca gli assenteisti,controlla se il lavoratore è in casa, ma valuta la sua idoneità o l’incapacità alla ripresa dell’attività lavorativa, tenendo in considerazione le mansioni svolte.

NON E’ VERO CHE sono stati modificati gli orari di reperibilità che restano per i dipendenti pubblici gli stessi di prima: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi.

.

COSA AMBIA

  1. L’assenza dovuta a malattia per causa di servizio fa ora specifico riferimento alla nuova norma ed  alle tabelle ad essa allegate, mentre prima era del tutto generica.

  2. Per lassenza dovuta a malattia riconducibile ad un’invalidità riconosciuta ora viene precisata la percentuale minima di invalidità che deve essere pari o superiore al 67%. Si tratta perciò di una restrizione.
  3. Anche i  dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro devono ora rispettare le fasce orarie di reperibilità, diversamente da quanto era previsto in precedenza.

Si vedano

.

.

.

Visite fiscali: non è vero che…. ultima modifica: 2018-01-21T11:35:13+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl