Visite guidate, il Dirigente scolastico non può obbligare il docente

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 1.11.2018

Docenti di potenziamento utilizzati per uscite didattiche

In alcune scuole il Ds ha stabilito, senza accertarsi dell’effettiva disponibilità dei docenti, di utilizzare gli insegnanti che hanno ore o cattedre di potenziamento come accompagnatori in uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione. Questo tipo di utilizzo non può essere imposto come obbligo di servizio, ma deve essere concordato con i docenti, che ne devono dare, in seno ai consigli di classe, la propria disponibilità.

Visite guidate e ordini di servizio illegittimi

Una Dirigente scolastica di un Liceo scientifico a indirizzo sportivo fa un ordine di servizio ad alcuni docenti della sua scuola, senza avere accertato la loro effettiva disponibilità e senza avere proposto l’uscita didattica all’attenzione del Consiglio di classe, per accompagnare tre classi a fare delle lezioni di vela e windsurf in un circolo velico.

Si tratta ovviamente di un ordine di servizio illegittimo e nel caso in cui l’attività didattica svolta fuori dalla scuola, non fosse stata deliberata dagli organi collegiali competenti, anche la stessa uscita didattica sarebbe risultata illegittima.

Normativa riguardo le uscite didattiche e i viaggi di istruzione

Per i docenti delle scuole di ogni ordine grado le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono definibili come un impegno di natura extrascolastico, con un orario di servizio differente da quello curricolare di insegnamento e con maggiori carichi di responsabilità, quindi non può esistere, da parte del dirigente scolastico, la disposizione di un obbligo del docente alla partecipazione all’uscita. È prassi diffusa in tutte le scuole chiedere in sede di Consiglio di classe, secondo le disposizioni discusse in Collegio e deliberate in Consiglio di Istituto, quali sono i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti in un’uscita o in un viaggio di istruzione.

Se è vero che per un’uscita didattica si deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, come previsto dall’art.7 del D.lgs. n. 297/1994, e di quelli elaborati dal Consiglio di Istituto o di circolo che, ai sensi dell’art.10 D.lgs. n. 297/1994, si occupa in particolare delle libere attività complementari, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è anche vero che in seno al Consiglio di classe ogni docente, compresi il docente di potenziamento, è libero di scegliere se dare o negare la propria disponibilità alla partecipazione, come docente accompagnatore, di attività complementari. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

I regolamenti alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione degli Istituti scolastici sono autonomamente normati dai consigli d’Istituto, ascoltati ovviamente i pareri dei Collegi docenti, in tali regolamenti è di prassi riconfermato il comma 3 dell’art.8 della Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992. In tale norma è chiarito che ai fini del conferimento dell’incarico, il dirigente scolastico, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.

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Visite guidate, il Dirigente scolastico non può obbligare il docente ultima modifica: 2018-11-01T14:20:48+01:00 da
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