Visite specialistiche gravi patologie: retribuzione 100% e conteggio assenze

Orizzonte_logo14 Orizzonte Scuola, 9.11.2019

– Le regole sono stabilite dal CCNL Scuola 2006-09 che senza alcuna distinzione tra personale assunto a tempo indeterminato e determinato (quest’ultimo ovviamente in costanza di nomina) esplicita quanto segue:

Esso recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Molti ci scrivono chiedendo se anche le assenze per effettuare visite specialistiche inerenti le certificate gravi patologie rientrino nei benefici di cui all’art. 17 citato.

A nostro parere la risposta è positiva.

L’USR Calabria con nota 8077/2013 a tal proposito afferma che è erroneo il “…convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.

Orbene, a parere di scrive, il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.

Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie c.d. salvavita possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze. È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica. (Si pensi ai casi di lavoratori affetti da gravi patologie cardiache in terapia con anticoagulanti che devono fare esami del sangue a cadenza regolare per la prescrizione del dosaggio corretto. Od ancora, ai lavoratori affetti da diabete (considerato anche esso grave patologia) che per sorvegliare l’andamento delle generali condizioni metaboliche devono sottoporsi a periodiche visite di controllo per la prescrizione dei giusti dosaggi terapeutici).

A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell’ambulatorio per l’intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario.

Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.

Per completezza, si richiama la citata circolare Inps n. 192/96 nella parte in cui postula che l’indennità ivi prevista è dovuta se la prestazione sanitaria richieda la permanenza nell’ambulatorio per l’intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Risulta inoltre che per aver diritto all’indennità è sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).”

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Visite specialistiche gravi patologie: retribuzione 100% e conteggio assenze ultima modifica: 2019-11-10T07:10:51+01:00 da
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