Vogliamo veramente la videosorveglianza nelle nostre scuole? La normativa c’è già

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di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 22.4.2016

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– E’ da anni che si propone di rivedere la materia della videosorveglianza nelle scuole e puntualmente arriva la giusta risposta del Garante della Privacy.

Per esempio nel 2013 il Garante della privacy Antonello Soro affermava su Repubblica che “Non si può negare che possa essere rassicurante per i genitori avere la possibilità di tenere costantemente sotto controllo i propri figli e sapere come vengono trattati, ma non si può pensare di risolvere ogni problema delegandolo alla tecnoIogia”. Ma anche che “C’è il rischio se si dà il via libera negli asili e nelle scuole che domani questo accada anche negli uffici. Ma veramente vogliamo una società in cui si è sempre ripresi, in cui si vive sotto i riflettori?”.

Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza,se idoneo a riprendere anche gli studenti che frequentano l’istituto, non risulta conforme a quanto stabilito dal Garante, in particolare, al punto 4.3 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, atteso che (anche alla luce della previsione di cui all’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), in ambito scolastico l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza deve ritenersi ammissibile solo “in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola” (punto 4.3.1).

Orientamento, peraltro, riproposto e reso pubblico dal Garante anche tramite documenti di carattere divulgativo espressamente indirizzati al mondo scolastico nel 2010 e, nuovamente, nel 2012: rispettivamente, nel documento informativo intitolato “La Privacy tra i banchi di scuola”, p. 21 (e p. 19 con riguardo ai sistemi biometrici, doc. web n. 1723730) nonché nel più recente Vademecum “La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare”, p. 3 (doc. web n. 1923387).

Sempre il garante sul piano generale, rammenta “che il tema della videosorveglianza nelle scuole è stato affrontato dal “Gruppo di lavoro art. 29” che, nel riaffermare la preminenza dell’interesse generale del minore quale criterio informatore delle scelte che lo riguardano anche sotto il profilo della tutela dei dati personali, ha ammesso l’impiego di tali sistemi nei soli casi in cui l’installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata (vedi il parere “WP 160” sulla “Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)”, adottato l’11 febbraio 2009 anche in aderenza alle iniziative promosse dalla Commissione europea con Comunicazione del 4 luglio 2006 – “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori”).

Tali principi sono stati ribaditi dalla Commissione europea in occasione di un’interrogazione parlamentare formulata proprio in relazione alla tematica dell’installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido (P-6536/2009). In tale occasione, la Commissione europea ha precisato che “l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l’infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati”.

Da ciò ne consegue che la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido deve essere valutata “-anche in considerazione della particolare attenzione che, a livello comunitario e nazionale, viene riservata all’interesse preminente del minore- con estrema cautela, tenendo presenti i principi generali posti dal Codice, segnatamente, di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza del trattamento (artt. 3 e 11), richiamati da questa Autorità anche all’interno del provvedimento dell’8 aprile 2010.”

Senza dimenticare la normativa a tutela, ovviamente dei lavoratori, ed il punto della questione è proprio questo.

Vogliamo realmente una società video-controllata? Vi è il rischio reale e concreto che nel nome di una non meglio definita protezione si possa affermare una incredibile e generalizzata forma di controllo dei lavoratori. E’ vero che nelle scuole possono accadere episodi nefasti, ma si tratta di una casistica, seppur grave, minima che non può e non deve permettere di legittimare il ribaltamento del nostro stato di diritto. La soluzione alle cattive maestre o cattivi maestri non è certamente la videosorveglianza diffusa e generalizzata. In Italia l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, è già stato modificato, è più flessibile rispetto al passato e non necessita di alcuna revisione per mortificare ulteriormente la   libertà e dignità dei lavoratori.

Vogliamo veramente la videosorveglianza nelle nostre scuole? La normativa c’è già ultima modifica: 2016-04-22T09:07:19+02:00 da
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