di Paolo Pizzo Orizzonte Scuola, 8.11.2015.
Quali sono i diritti per il padre lavoratore? In quali casi è possibile fruire del congedo di paternità? Quale documentazione presentare? Il congedo parentale è utile alle ferie e all’anzianità di servizio? La guida di Orizzonte scuola. L’unica completa del web.
Con il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e il D. Lgs. 23 aprile 2003 n. 115 sono state abrogate la legge 1204/1971 e gli artt. 1, 11 e 21 del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 1026/1976.
In particolare è con il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico) che si attua la nuova disciplina dei congedi, dei i riposi e dei permessi e della tutela dei lavoratori padri, in relazione alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il relativo sostegno economico.
È subito utile precisare che tale decreto nel disciplinare tutti i congedi e i permessi fa sempre riferimento al “padre” oppure ai “genitori” o al “lavoratore” come titolari dei diritti, senza fare mai alcun accenno ad un rapporto di coniugio (non si rivengono, infatti, nel testo, i termini di “marito” e “moglie”).
Pertanto, per poter fruire di qualunque permesso o congedo previsti dal T.U. il padre non deve dimostrare di essere sposato.
La regolamentazione del congedo di paternità e relativa indennità è contenuta nel Capo IV e del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente nell’art. 28.
il congedo di paternità, che si identifica in tutto o in parte con quello di maternità, è attribuito solo in sostituzione di quello di maternità e il padre ne può usufruire esclusivamente nelle seguenti ipotesi previste dall’art. 28/1 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni:
Si tratta cioè di specifiche situazioni in cui il figlio appena nato non può usufruire dell’assistenza materna e nelle quali, quindi, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.
Il padre lavoratore ha un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità il quale spetta anche nei casi in cui la madre non sia (o non sia stata) una lavoratrice.
Ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio (e cioè fino al giorno del compimento del terzo mese di età del figlio) o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della stessa ovvero di affidamento esclusivo al padre (in caso di nascita prematura del figlio, o soltanto sulla parte residua del congedo di maternità non goduto dalla madre o per i periodi di congedo di maternità post-parto di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre).
Nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, il padre lavoratore, al pari di ciò che è previsto per la madre, può fruire del congedo obbligatorio che gli spetta, o di parte di esso, dalla data d’ingresso del figlio in famiglia.
In tale ipotesi, su di lui ricade l’obbligo di presentare, oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità, anche la certificazione sanitaria della struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato, dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato.
Documentazione
Il padre che intenda avvalersi del congedo di paternità è tenuto a produrre, unitamente alla domanda, la certificazione attestante la sussistenza di una delle predette situazioni che rendono possibile l’esercizio dei diritti in questione.
Tale onere può essere assolto dal genitore interessato attraverso specifica certificazione rilasciata dalla competente Amministrazione, oppure, ove non escluso, attraverso l’autocertificazione:
Si rileva, ad ogni buon conto, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere resa secondo quanto disposto dall’art. 38 del DPR 445/2000: è necessario, cioè, che la dichiarazione sia sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
In particolare, riguardo alla documentazione da richiedere in relazione alle singole ipotesi sopra individuate, si precisa quanto segue:
Retribuzione
Per i periodi di congedo di paternità spetta l’intera retribuzione mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post- ricovero.
L’assenza è considerata servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti al lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di paternità.
L’art. 3 comma 2 della legge 53/2000, in sostituzione dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ha introdotto sostanziali novità a tutela della maternità e della paternità, prevedendo il diritto anche per il padre di astenersi dal lavoro per assistenza al bambino, diritto che prima era esercitato solo dalla madre.
L’attuale regolamentazione del congedo parentale per entrambi i genitori e relativa indennità è contenuta nel Capo V del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente nell’art. 32.
Tale congedo (Capo V del D. Lgs. n. 151/2001) è autonomo rispetto al congedo per malattia del figlio che è collocato al capo VII dello stesso T.U.
I requisiti per avere diritto al congedo parentale e alla relativa indennità sono:
Il congedo spetta al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, a decorrere dal giorno successivo al parto (quindi durante il congedo obbligatorio post partum della madre).
Il limite si estende fino a 7 mesi nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
In questo secondo caso il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
Nota bene
Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente, fermo restando il limite previsto dalla legge (dieci/undici mesi concessi ad entrambi).
La richiesta
L’art. 12 commi 7 e 8 del Contratto Scuola (art. 19 per il personale assunto a tempo determinato) stabilisce che ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo parentale.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui sopra, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
La documentazione
Il padre per fruire del congedo deve presentare alla scuola di servizio:
Retribuzione
L’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
Il Contratto Scuola stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole rispetto a ciò che prescrive il D. Lgs n. 151/2001 e successive modifiche, prevedendo che il personale che fruisce del congedo parentale previsto nei primi 8 anni del figlio abbia diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che tali 30 giorni siano richiesti nei primi 3 anni o nei successivi 5 anni di età del figlio.
L’importante però è che siano i “primi 30 giorni” di congedo.
Si precisa che nel caso di fruizione alternativa del periodo di congedo parentale da parte di entrambi i genitori, il numero dei giorni retribuiti al 100 % comunque non potrà essere superiore a trenta complessivi.
Fino al 3° anno di vita del figlio
Fino al 3° anno di vita del figlio (compreso il giorno del terzo compleanno), durante la fruizione del congedo parentale, all’interno del periodo temporale di 6 mesi, i primi 30 giorni, complessivi per entrambi i genitori, e fruibili anche frazionatamene, sono retribuiti per intero (indipendentemente dal reddito individuale), con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose alla salute; sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie.
Nel caso di madre e padre entrambi dipendenti pubblici, ai fini della retribuzione intera dei primi 30 giorni si considera il cumulo dei giorni di ciascuno dei genitori: i giorni di permesso retribuiti al 100% rimangono 30 (complessivamente intesi) a prescindere dal fatto che a fruirne sia l’uno o l’altro genitore (non sono quindi 30 gg. retribuiti per ciascun genitore ma 30 gg. complessivamente intesi). Tali giorni sono utili alle ferie e alla tredicesima mensilità.
I restanti periodi, fino a concorrenza del limite di 6 mesi (dodici mesi in caso di parto gemellare) sono retribuiti al 30% (indipendentemente dal reddito individuale), coperti da contribuzione figurativa e utili ai fini dell’anzianità di servizio ma riducono le ferie e la tredicesima mensilità.
Per i periodi eccedenti i 6 mesi, comunque computati nell’anzianità di servizio ma che comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
Dal giorno successivo al compimento del terzo compleanno e fino agli otto anni
Dal giorno successivo al compimento del terzo compleanno e fino agli otto anni (compreso il giorno dell’ottavo compleanno), fermo restando la retribuzione per intero per i primi 30 giorni, qualora non siano stati fruiti nei primi 3 anni di vita del bambino, il congedo parentale per qualunque periodo residuo o gli eventuali ulteriori periodi eccedenti i 6 mesi (fino ad un massimo di 10 o 11 mesi previsti dalla legge), comunque computati nell’anzianità di servizio ma che comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, sono remunerati solo con l’indennità del 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Effetti sulle ferie e sul servizio
Pertanto, i periodi di congedo parentale, retribuiti e non retribuiti, dovranno essere considerati “effettivo servizio” per il personale assunto a tempo determinato (sono quindi utili ai fini della valutazione del servizio pre ruolo, dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti/istituto/esaurimento, se coperto da nomina) e indeterminato (sono utili per il c.d. “anno di servizio”).
Una domanda molto frequente da parte delle segreterie scolastiche
Una docente alla data X esaurisce il congedo parentale di 6 mesi fruito per la figlia. Il marito della docente può fruire di congedo parentale retribuito al 30% a decorrere dal giorno successivo?
La risposta è affermativa.
Il padre può fruire del congedo parentale:
Il congedo per il padre è pari a 4 mesi elevabile a 5 mesi se il congedo è fruito in modo continuativo o frazionato pari o superiore a tre mesi.
Quindi, in caso di fruizione da parte di entrambi i genitori, lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, il periodo massimo complessivo tra i due è pari a 10 mesi ( 6 per la madre + 4 per il padre ) elevabili a 11 mesi ( 6 la madre + 5 per il padre).
Bisognerà ovviamente considerare il reddito individuale del padre per valutare se il congedo possa essere retribuito al 30% o fruito senza alcuna retribuzione.
Congedo parentale ad ore
L’art. 1 comma 339 della legge di Stabilità (legge n. 228/2012 in vigore dal 1° gennaio 2013) stabilisce che:
“All’articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata. lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.»;
b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti; «e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo»;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».”
La legge autorizza le contrattazioni di comparto a prevedere nuovi modi e tempi del congedo parentale con l’opportunità della fruizione ad ore.
C’è da dire però che attualmente il Contratto Scuola non prevede tale possibilità, pertanto per fruire del congedo come indicato nelle legge bisognerà attendere il nuovo Contratto.
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