Accesso agli atti. È illegittima la richiesta del genitore con scopo di controllo

Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola  27.2.2017

– Troppo spesso accade che i genitori degli studenti chiedano alla scuola l’accesso agli atti per controllare l’operato valutativo dei docenti.

Bisogna sapere che il genitore non ha diritto a richiedere la visione delle prove scritte degli altri studenti della classe per metterle a confronto, dal punto di vista della valutazione, con quelle del proprio figlio.

Nello stesso modo non ha diritto a visionare i voti archiviati nel registro elettronico degli altri studenti della classe, ma può soltanto richiedere gli atti formali per quanto riguarda la situazione del proprio figlio.

Quindi il confronto delle prove scritte e delle valutazioni degli altri studenti non deve essere concesso dalla scuola ai genitori che lo richiedono, in quanto è una richiesta illegittima.

Infatti una richiesta del tipo di quella su descritta, fatta da un genitore di uno studente, non va considerata lecita poiché nel caso in specie violerebbe, con ogni evidenza, il comma 3 dell’art. 24 della legge sulla trasparenza (legge n. 241/90). Infatti è utile sapere che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni, e che tale norma è stata confermata dalla legge 15/2005 all’art. 16 comma 3.

Invece è pienamente legittimo da parte di un genitore richiedere l’accesso agli atti per il proprio figlio, qualora risultino motivazioni che inducono a ritenere che la valutazione di una prova o di uno scrutinio, non siano da considerarsi trasparenti e regolari.

È utile ricordare che con l’accesso in tempo reale da parte dei genitori nel registro elettronico, esiste un controllo e una prova sulla valutazione immediata degli studenti, che potrà poi essere incrociata con gli atti eventualmente richiesti.

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