L’Ambito Territoriale di Brescia ha pubblicato una serie di FAQ relative all’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti.
Premessa: nel testo si troveranno sempre termini quali: “docente, insegnante…” invitiamo a considerare tale scelta semplicemente una semplificazione di scrittura, mentre nell’intenzionalità si considera sempre la persona nella sua peculiarità e specificità anche di genere.
1) Essenziale riepilogo normative e comunicazioni
La formazione del personale neoassunto è normata dagli articoli dal 437 al 440 del d.lgs. 297/1994, come modificati dall’art.1, commi dal 115 al 120 della L. 107/2015.
La L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” art. 1 cc 115-120 ha dettato le nuove disposizioni in materia di svolgimento del periodo di formazione e prova del personale neoassunto con contratto a tempo indeterminato e, tra gli aspetti innovativi, l’obbligatorietà della formazione in servizio degli insegnanti.
L’art. 1 c. 118 prevede che «con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di prova».
Il D.M. 226 del 16 agosto 2022 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova. Ripropone la possibilità per un contingente ridotto di docenti (su domanda), di dedicare una parte del monte ore a visite di studio svolte in scuole caratterizzate un contesto professionale innovativo.
2) Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione.
La modalità proposta per la formazione in ingresso comprende:
Sulla piattaforma INDIRE è disponibile il modello https://neoassunti.indire.it/2024/toolkit/ si veda anche: https://neoassunti.indire.it/2024/news-e-approfondimenti/il-bilancio-di-competenze/
3) Chi deve fare la formazione in ingresso?
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:
La partecipazione alla formazione costituisce un obbligo contrattuale ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova.
Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico.
4) Quando viene rinviato l’anno di formazione e prova?
Il percorso è rinviato nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
5) Chi deve conseguire i 5 CFU?
Solo il personale docente assunto a tempo determinato in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59 c. 9 bis.
Si tratta del percorso di formazione e prova conclusiva di cui all’art. 18 del DM 108 del 28.04.2022, riservato al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune, ai sensi dell’art. 59, c. 9 bis, del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito nella L. 106 del 23.7.2022.
Il percorso lo si può svolgere presso tutte le università, ivi comprese le Università telematiche.
6) La prova disciplinare a conclusione del percorso formativo
Sono tenuti alla prova disciplinare i docenti assunti con le procedure:
7) Per i docenti assunti ai sensi dell’art. 5 del D.L. 44 del 22/4/2023 (prima fascia sostegno a.s. 2023-24)
La normativa prevede che il personale docente in periodo di prova svolga una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
In caso di positiva valutazione delle prove il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
8) Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova i docenti
9) Quali sono i diritti della lavoratrice madre neo immessa in ruolo?
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria, che abbia compiuto 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, il colloquio innanzi al comitato per la valutazione del servizio nel caso in cui tale colloquio si svolga in presenza.
10) Quali i criteri per la valutazione del docente in formazione?
Il periodo di formazione e di prova è finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neoassunti con riferimento ai seguenti criteri:
11) Quali le finalità e i contenuti della formazione?
Il periodo di formazione e prova risponde alla finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica.
Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti.
Durante questo anno scolastico appare comunque di particolare interesse dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi:
12) Quali sono i servizi utili ai fini del compimento del periodo di formazione e di prova?
Il personale in prova deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell’ufficio per il quale la nomina è stata conseguita.
L’anno di formazione è valido allorché il personale in prova presti servizio in utilizzazione (si tratta di personale appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o al quale non sia stato possibile assegnare una sede di servizio per indisponibilità di posto).
13) Quale la durata dell’anno di formazione e di prova?
La durata della prova è normata dall’art. 440 del d.lgs. 297/1994 così come modificato dall’art. 1, c. 116 della L. 107/2015.
La prova ha la durata di un anno scolastico; sono comprese le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni.
Il periodo di formazione e prova, considerato quale momento integrante della procedura concorsuale ai fini della conferma in ruolo, è il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, sono ridotti a 150.
Qualora nell’anno scolastico non vengano prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico.
14) Come calcolare i 180 giorni di servizio prestato?
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio.
Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:
15) Come calcolare i 120 giorni di attività didattiche?
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Didattica a distanza o didattica digitale integrata valgono come servizio a tutti gli effetti.
16) Quante volte è possibile rimandare l’anno di prova?
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
17) Se il periodo di prova è prestato per un orario inferiore a quello di cattedra?
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti in servizio con orario inferiore su cattedra o su posto.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica, il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
8) Chi deve ripetere l’anno di prova
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.
19) Quali le modalità di intervento e la metodologia delle attività formative?
Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, il docente neoassunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione, con la collaborazione del docente tutor.
Il bilancio di competenze, predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.
Il dirigente scolastico e il docente, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto formativo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso la partecipazione alle attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all’articolo 1, c. 121, della L. 107/2015.
Al termine del periodo di formazione e prova, il docente con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.
Il modello di formazione sarà articolato in quattro fasi principali per un totale di 50 ore, come di seguito riportate:
È fatta salva la partecipazione del docente alle attività formative sulla base di quanto previsto all’art. 5.
L’ufficio scolastico territoriale organizza:
La rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio delle competenze”, del “portfolio professionale” e del patto formativo professionale, viene documentata attraverso il supporto digitale messo a disposizione on-line dalla piattaforma INDIRE HTTPS://NEOASSUNTI.INDIRE.IT/2023/
Essa consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:
20) Quale la durata delle attività formative?
L’impegno orario si correla in modo funzionale agli obiettivi e alle metodologie progettate.
Si indicano in cinquanta ore, con carattere di obbligatorietà, le attività previste (aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’art. 1, c. 124 della L. 107/2015).
La formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al 25% delle ore in presenza. Tale percentuale corrisponde ad un incontro.
21) Che cosa deve elaborare il docente nell’anno di prova?
Ai docenti viene richiesto di effettuare un bilancio delle proprie competenze e di redigere un proprio portfolio professionale, in formato digitale.
Il docente in periodo di prova redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo dei talenti, gli strumenti e i criteri di valutazione che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica.
Detta programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e dal piano dell’offerta formativa.
Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.
22) Cos’è e come è strutturato un portfolio?
Il portfolio è un documento personale e assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.
È da intendersi come strumento per lo sviluppo professionale a partire da un’autoanalisi delle proprie dimensioni professionali sulla base di alcuni standard di riferimento (conoscenze disciplinari e didattiche; capacità relazionali e conduzione della classe, collaborazione con i colleghi, cura della propria formazione) su cui progettare un proprio programma di crescita professionale.
Il portfolio professionale dovrà contenere:
Successivamente alla compilazione del questionario, sarà possibile l’esportazione del portfolioprofessionale che verrà presentato al Comitato di valutazione.
Il sistema on line è stato progettato per garantire l’assoluta riservatezza dei dati e dei materiali didattici inseriti da ciascun docente nel proprio spazio riservato nella piattaforma, ferma restando la collaborazione del tutor accogliente nell’agevolare questa fase di riflessione professionale sull’azione didattica.
23) Cosa viene richiesto al docente e chi esercita la valutazione? La novità dell’allegato A.
Al docente viene chiesto di sostenere un colloquio innanzi al Comitato di valutazione.
Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio, consegnato al dirigente scolastico che lo trasmette al comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.
Contestualmente al colloquio il Comitato di valutazione procede verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente attraverso un test finale sottoposto al docente, consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico, (compresi gli allegati A compilati dal tutor e dal dirigente scolastico, sarà oggetto della seconda parte del colloquio e costituisce nel suo insieme il test finale), con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.
All’esito del colloquio e delle risultanze emerse dalla documentazione, il comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere. Il parere del comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della verifica di cui al comma 3 comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova.
Il comitato per la valutazione, è composto e presieduto, dal dirigente scolastico, dal docente con funzione di tutor e da tre docenti dell’Istituto, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto.
24) La novità del percorso di formazione
Una tra le novità più rilevanti del percorso è rappresentata dall’allegato A, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neo-immesso. Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione.
25) Qual è il ruolo del tutor?
All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor. Il docente tutor segue al massimo tre docenti neoassunti.
Il docente tutor accoglie il docente nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento.
La funzione di tutor si traduce altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe.
La collaborazione può tradursi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.
Il docente tutor presenta al Comitato di valutazione le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto.
All’attività del tutor è riconosciuto un compenso economico nell’ambito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento dell’Offerta formativa; al tutor è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell’attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.
Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neoassunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.
26) Quali i compiti del dirigente scolastico?
Il dirigente scolastico ha un compito di apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti, oltre che di garanzia giuridica. Per il docente neoassunto garantisce la disponibilità del piano triennale dell’offerta formativa, del rapporto di autovalutazione (RAV), e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente stende la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo dei talenti, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica.
Il dirigente scolastico stipula il patto formativo di sviluppo professionale, svolge l’osservazione e la visita alle classi in cui i docenti prestano servizio, redige una relazione per ogni docente.
Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.
É in capo al dirigente scolastico della scuola di titolarità l’emissione del decreto di conferma in ruolo, anche allorquando il periodo di formazione e prova sia svolto presso altre Istituzioni scolastiche, come nel caso delle assegnazioni provvisorie. In tale ipotesi il dirigente della scuola di assegnazione emetterà il provvedimento di positivo esito dell’anno di formazione che il dirigente di titolarità assumerà per quanto di sua competenza.
27) Vincolo di permanenza
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipi di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18 – bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
28) Principali riferimenti normativi
L. 29 giugno 2022 n. 79;
L. 13 luglio 2015 n. 107;
D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e successive modificazioni.
D.M. MI 16 agosto 2022 n. 226;
ALLEGATO A
C.M. 15 novembre 2022 n. 39972;
C.C.N.L. comparto scuola 2016-2018, ed in particolare, l’art. 27 c. 1.
C.M. 29 gennaio 1997 n. 73.
D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
C.M. 10 settembre 1991 n. 267.
L. 27 dicembre 1989 n. 417.
Articoli 1-2 L. 20 maggio 1982 n. 270.
C.M. 11 luglio 1979 n. 180.
D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417
.
.
.
.
.
.
.
Anno di formazione e prova 2023/24. Le FAQ Ambito Territoriale di Brescia ultima modifica: 2023-11-04T06:56:33+01:00 da
Informazione scuola, 28.4.2023. GPS 2024, come calcolare il servizio prestato e quindi il punteggio? La…
di Andrea Carli, Il Sole 24 Ore, 26.4.2024. L’istituto di previdenza: «a partire dal 25…
di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. Sono numerosi i casi di docenti che…
di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. Generale Vannacci: “Ci vogliono classi con caratteristiche…
di Francesco Orecchioni, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.…
di Alessandro Rigamonti, Linkiesta, 27.4.2024. Sono stati inaspriti i giudizi sul comportamento, ma negli ultimi…
Leave a Comment