Anno di formazione e prova 2023/24. Le FAQ Ambito Territoriale di Brescia

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 3.11.2023.

Gilda Venezia

L’Ambito Territoriale di Brescia ha pubblicato una serie di FAQ relative all’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti.

Premessa: nel testo si troveranno sempre termini quali: “docente, insegnante…” invitiamo a considerare tale scelta semplicemente una semplificazione di scrittura, mentre nell’intenzionalità si considera sempre la persona nella sua peculiarità e specificità anche di genere.

1) Essenziale riepilogo normative e comunicazioni
La formazione del personale neoassunto è normata dagli articoli dal 437 al 440 del d.lgs. 297/1994, come modificati dall’art.1, commi dal 115 al 120 della L. 107/2015.

La L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” art. 1 cc 115-120 ha dettato le nuove disposizioni in materia di svolgimento del periodo di formazione e prova del personale neoassunto con contratto a tempo indeterminato e, tra gli aspetti innovativi, l’obbligatorietà della formazione in servizio degli insegnanti.

L’art. 1 c. 118 prevede che «con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di prova».

Il D.M. 226 del 16 agosto 2022 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova. Ripropone la possibilità per un contingente ridotto di docenti (su domanda), di dedicare una parte del monte ore a visite di studio svolte in scuole caratterizzate un contesto professionale innovativo.

2) Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione.

La modalità proposta per la formazione in ingresso comprende:

  • un incontro propedeutico di carattere informativo e di stimolo culturale nel corso del quale verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività;
  • il bilancio iniziale delle competenze professionali che ogni docente curerà con l’ausilio del tutor. E’ da predisporre entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati dell’analisi compiuta.

Sulla piattaforma INDIRE è disponibile il modello https://neoassunti.indire.it/2024/toolkit/ si veda anche: https://neoassunti.indire.it/2024/news-e-approfondimenti/il-bilancio-di-competenze/

  • il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto per lo sviluppo professionale (punto di incontro fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto) che coinvolge docente, tutor e dirigente scolastico;
  • specifici laboratori di formazione organizzati dalle Scuole Polo di ciascun Ambito sulla base dei bisogni formativi rilevati;
  • le attività formative saranno concluse con un incontro di restituzione finale di carattere professionale nel quale sarà privilegiato il coinvolgimento, e la testimonianza dei diretti protagonisti, nonché l’eventuale partecipazione di esperiti per lo sviluppo professionale.

3) Chi deve fare la formazione in ingresso?

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:

  1. neoassunti a tempo indeterminato;
  2. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non lo abbiano completato;
  3. docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo;
  4. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti che devono ripetere il periodo di prova;
  5. assunti a tempo determinato nell’anno 2021-22 di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione;
  6. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2022-23, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o che non lo abbiamo superato.
  7. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2023-24, in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021;
  8. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2022-23 di cui all’art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno) per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o che non lo abbiamo superato;
  9. assunti a tempo determinato con decorrenza a. s. 2023-24 di cui al D.L. 44/2023 articolo 5, commi da 5 a 12 (prima fascia sostegno);

La partecipazione alla formazione costituisce un obbligo contrattuale ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova.

Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico.

4) Quando viene rinviato l’anno di formazione e prova?
Il percorso è rinviato nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al  primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

5) Chi deve conseguire i 5 CFU?
Solo il personale docente assunto a tempo determinato in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all’art. 59 c. 9 bis.

Si tratta del percorso di formazione e prova conclusiva di cui all’art. 18 del DM 108 del 28.04.2022, riservato al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune, ai sensi dell’art. 59, c. 9 bis, del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito nella L. 106 del 23.7.2022.

Il percorso lo si può svolgere presso tutte le università, ivi comprese le Università telematiche.

6) La prova disciplinare a conclusione del percorso formativo

Sono tenuti alla prova disciplinare i docenti assunti con le procedure:

  • assunti a tempo determinato nell’anno 2021-22 di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o la ripetizione.
  • assunti a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23 art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno), per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione o la ripetizione.

7) Per i docenti assunti ai sensi dell’art. 5 del D.L. 44 del 22/4/2023 (prima fascia sostegno a.s. 2023-24)

La normativa prevede che il personale docente in periodo di prova svolga una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

In caso di positiva valutazione delle prove il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

8) Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova i docenti

  1. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello
    stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  2. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di
    formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  3. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di
    prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o
    grado;
  4. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  5. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella
    categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione e il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

9) Quali sono i diritti della lavoratrice madre neo immessa in ruolo?
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria, che abbia compiuto 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, il colloquio innanzi al comitato per la valutazione del servizio nel caso in cui tale colloquio si svolga in presenza.

10) Quali i criteri per la valutazione del docente in formazione?
Il periodo di formazione e di prova è finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neoassunti con riferimento ai seguenti criteri:

  1. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico-didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi, ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
  2. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
  3. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
  4. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente;
  5. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

11) Quali le finalità e i contenuti della formazione?
Il periodo di formazione e prova risponde alla finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica.

Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti.

Durante questo anno scolastico appare comunque di particolare interesse dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi:

  1. gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza,
  2. tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
  3. ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti;
  4. inclusione sociale e dinamiche interculturali;
  5. bisogni educativi speciali;
  6. innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento
  7. buone pratiche di didattiche disciplinari;
  8. gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni;
  9. percorsi per competenze relazionali e trasversali;
  10. contrasto alla dispersione scolastica;
  11. attività di orientamento;
  12. insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
  13. valutazione didattica degli apprendimenti
  14. valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento)
  15.  educazione alla sostenibilità

12) Quali sono i servizi utili ai fini del compimento del periodo di formazione e di prova?
Il personale in prova deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell’ufficio per il quale la nomina è stata conseguita.

L’anno di formazione è valido allorché il personale in prova presti servizio in utilizzazione (si tratta di personale appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o al quale non sia stato possibile assegnare una sede di servizio per indisponibilità di posto).

13) Quale la durata dell’anno di formazione e di prova?
La durata della prova è normata dall’art. 440 del d.lgs. 297/1994 così come modificato dall’art. 1, c. 116 della L. 107/2015.

La prova ha la durata di un anno scolastico; sono comprese le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni.

 

 

Anno di formazione e prova 2023/24. Le FAQ Ambito Territoriale di Brescia ultima modifica: 2023-11-04T06:56:33+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl