DIRIGENTI

Assegnazione docenti alle classi e ai plessi

Gilda degli insegnanti di Venezia, 27.8.2026.

A.s. 2026/27: assegnazione docenti ai plessi e alle classi, procedura, norme, criteri e vincoli.

Per l’a.s. 2026/27, la disciplina dell’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi va letta combinando D.Lgs. 297/1994, D.Lgs. 165/2001 e CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, che resta il riferimento contrattuale applicabile per questa materia. Il D.Lgs. 297/1994 risulta aggiornato al 19 febbraio 2026.

1- Il quadro normativo

Le norme fondamentali sono:

  • art. 7, comma 2, lett. b), D.Lgs. 297/1994 → competenza del Collegio dei docenti a formulare proposte per la formazione/composizione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi;
  • art. 10, comma 4, D.Lgs. 297/1994 → competenza del Consiglio di istituto sui criteri generali;
  • art. 25, D.Lgs. 165/2001 → responsabilità gestionale del dirigente scolastico;
  • art. 30, comma 4, lett. b2), CCNL 2019-2021 → contrattazione integrativa di istituto sui criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica.

Quest’ultimo punto è particolarmente importante nel 2026/27: l’assegnazione del docente al plesso/sede di servizio non è una materia completamente sottratta alla contrattazione integrativa.

2 – Bisogna distinguere tre livelli

È fondamentale non confondere:

  1. Assegnazione alla classe
    Esempio:
    docente → 2ª A
    Qui opera la disciplina dell’art. 7 del D.Lgs. 297/1994.
    Il Collegio formula la proposta, mentre il dirigente adotta il provvedimento gestionale.
    .
  2. Assegnazione al plesso/sede di servizio
    Esempio:
    docente → plesso di Mestre
    docente → plesso di Venezia
    Qui entra in gioco l’art. 30, comma 4, lett. b2), CCNL 2019-2021, che demanda alla contrattazione integrativa di istituto i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio.
    .
  3. Trasferimento/mobilità
    È un’altra cosa ancora.
    Il trasferimento ottenuto con la mobilità non può essere confuso con la successiva assegnazione interna del docente alle classi o alle sedi dell’istituzione scolastica.

3 – Il ruolo del Consiglio di istituto

L’art. 10 del D.Lgs. 297/1994 attribuisce al Consiglio di istituto la competenza sui criteri generali.

Quindi il Consiglio non dovrebbe deliberare:

“Il docente Rossi va nella 3ª A”.

Questo sarebbe un intervento sulla gestione concreta.

Può invece stabilire criteri generali, ad esempio:

  • continuità didattica;
  • equilibrio nella distribuzione dei docenti;
  • valorizzazione delle competenze;
  • particolari esigenze delle classi;
  • criteri generali per garantire il buon funzionamento didattico.

Il Collegio, a sua volta, formula le proposte tenendo conto dei criteri generali del Consiglio. È esattamente ciò che prevede l’art. 7, comma 2, lett. b).

4 – Il ruolo del Collegio docenti

Il Collegio non assegna definitivamente il singolo docente.

L’art. 7 stabilisce che il Collegio:

formula proposte … per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti

tenendo conto dei criteri generali del Consiglio.

Quindi:

Consiglio di istituto
→ criteri generali

Collegio docenti
→ proposte

Dirigente scolastico
→ provvedimento gestionale finale.

5 – Il punto nuovo/decisivo: il ruolo della contrattazione di istituto

Per il 2026/27 non bisogna fermarsi al D.Lgs. 297/1994.

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 30, comma 4, lett. b2) stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica:

i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA.

Pertanto la sequenza corretta è:

CCNL / legge
↓
Contrattazione integrativa → criteri per le sedi di servizio
↓
Consiglio di istituto → criteri generali nelle proprie competenze
↓
Collegio → proposte didattiche
↓
Dirigente → assegnazione concreta

Questa distinzione è fondamentale.

6 – Cosa può stabilire la contrattazione integrativa?

Il contratto di istituto può disciplinare, nei limiti delle competenze attribuite dal CCNL, i criteri per l’assegnazione alle sedi.

Ad esempio, può prevedere criteri relativi a:

  • continuità nella sede;
  • disponibilità delle cattedre/posti;
  • esigenze organizzative;
  • rotazione;
  • particolari condizioni oggettive;
  • priorità e modalità di individuazione in caso di concorrenza tra più docenti.

Ma non dovrebbe trasformarsi in un atto di gestione nominativo.

In altre parole, la RSU può negoziare:

“quali criteri utilizzare”

non:

“assegnare il docente X alla classe Y”.

7 – Continuità didattica: quanto pesa nel 2026/27?

La continuità didattica è un criterio importante, ma non costituisce generalmente un diritto assoluto del docente alla permanenza nella stessa classe o nello stesso plesso.

Il Testo Unico contiene, per specifiche fattispecie, riferimenti alla necessità di garantire la continuità didattica e di utilizzare adeguatamente competenze ed esperienze professionali.

Pertanto il DS può discostarsi dalla continuità quando esistano concrete esigenze organizzative o didattiche, purché la decisione sia coerente con i criteri applicabili e non arbitraria.

8 – Il DS può spostare un docente da un plesso all’altro?

Sì, in linea generale può assegnare il docente a una diversa sede/plesso dell’istituzione scolastica, ma deve rispettare:

  1. i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa;
  2. i criteri generali del Consiglio di istituto nelle materie di sua competenza;
  3. le proposte del Collegio per gli aspetti didattici;
  4. la normativa sul rapporto di lavoro;
  5. i principi di imparzialità, buon andamento e correttezza;
  6. eventuali specifiche tutele previste dalla legge.

Il fatto che il docente abbia prestato servizio per anni nello stesso plesso non determina automaticamente un diritto acquisito alla permanenza.

9 – Ma attenzione ai plessi in comuni diversi

Qui la situazione diventa più delicata.

Non è la stessa cosa:

Plesso A e Plesso B dello stesso comune

rispetto a:

Plesso A nel Comune X e Plesso B nel Comune Y.

Nel secondo caso bisogna verificare attentamente se si tratta ancora di una assegnazione interna alla medesima istituzione scolastica oppure se l’operazione incide sulla sede di titolarità/mobilità del docente.

Il dirigente non può utilizzare la semplice “assegnazione al plesso” per aggirare le regole della mobilità.

10 – Legge 104: attenzione alla distinzione

La presenza di una precedenza o di una tutela derivante dalla Legge 104/1992 non significa automaticamente che il docente abbia diritto a scegliere una determinata classe o un determinato plesso.

Occorre distinguere:

  • precedenza nella mobilità;
  • assegnazione provvisoria/utilizzazione;
  • sede di titolarità;
  • sede di servizio interna all’istituzione scolastica;
  • assegnazione alla classe.

Sono istituti diversi e non possono essere sovrapposti.

11 – Docenti di sostegno

Per il docente di sostegno bisogna aggiungere un elemento fondamentale: il docente è contitolare della classe e l’organizzazione deve essere costruita intorno alle esigenze inclusive e didattiche degli alunni.

La scelta del plesso/classe non può quindi essere effettuata esclusivamente sulla base di un criterio astratto di anzianità.

Devono essere considerate, in particolare:

a) esigenze dell’alunno;
b) continuità educativa e didattica;
c) organizzazione della classe;
d) competenze professionali;
e) effettiva disponibilità dei posti.

12 – Neoimmessi in ruolo 2026/27

La nomina in ruolo non attribuisce al docente il diritto di scegliere autonomamente la classe o il plesso.

Una volta individuata la sede di titolarità/servizio secondo le procedure previste, l’assegnazione interna alle classi e ai plessi segue le regole dell’istituzione scolastica.

Quindi:

nomina in ruolo ≠ diritto alla scelta della classe

e

anzianità di servizio ≠ diritto assoluto alla scelta del plesso.

13 – Part-time

Anche il docente part-time deve essere considerato nell’organizzazione complessiva del servizio.

Il DS deve rispettare:

  • il provvedimento di concessione del part-time;
  • l’articolazione dell’orario;
  • le esigenze organizzative;
  • i criteri contrattuali applicabili.

Non può essere utilizzato il part-time come pretesto per un’assegnazione arbitraria o penalizzante.

14 – Cosa non può fare il dirigente

Nel 2026/27 il DS non può legittimamente utilizzare l’assegnazione alle classi/plessi come strumento punitivo.

Non può, ad esempio, motivare sostanzialmente l’assegnazione con:

“ti sposto perché hai contestato una decisione del dirigente”.

L’assegnazione deve essere riconducibile alle esigenze della scuola e ai criteri applicabili.

Il potere gestionale del DS deriva dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, ma deve essere esercitato nel rispetto della legge e dei principi dell’azione amministrativa.

Schema operativo 2026/27

Fase

Soggetto

Competenza

1

Consiglio di istituto

Criteri generali di propria competenza

2

Contrattazione integrativa

Criteri per assegnazione alle sedi di servizio

3

Collegio docenti

Proposte per classi/docenti

4

DS

Valutazione dell’organico e delle esigenze

5

DS

Assegnazione ai plessi/sedi

6

DS

Assegnazione alle classi

7

DS

Adozione/comunicazione del provvedimento

16 – Le norme da tenere a disposizione

Per una verifica concreta dell’assegnazione 2026/27, utilizzerei queste fonti come check-list normativa:

D.Lgs. 297/1994

  • art. 7, comma 2, lett. b) → proposte del Collegio sull’assegnazione alle classi;
  • art. 10 → competenze del Consiglio di istituto;
  • ulteriori disposizioni del Testo Unico sulla continuità e organizzazione didattica.

Testo vigente del D.Lgs. 297/1994 – Normattiva

D.Lgs. 165/2001

  • art. 25 → funzioni e responsabilità del dirigente scolastico;
  • principi generali dell’organizzazione e gestione delle risorse umane.

CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021

  • art. 30, comma 4, lett. b1) → articolazione dell’orario;
  • art. 30, comma 4, lett. b2) → criteri per le assegnazioni alle sedi di servizio.

CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 – ARAN

La questione più importante

Se la tua domanda nasce da un caso concreto di assegnazione 2026/27, la verifica decisiva non è soltanto vedere se il DS ha rispettato l’art. 7 del D.Lgs. 297/1994.

Bisogna verificare quattro documenti:

  1. delibera del Consiglio di istituto sui criteri generali;
  2. verbale/delibera del Collegio docenti sulle proposte;
  3. contratto integrativo di istituto 2025/26 o 2026/27, soprattutto la parte sui criteri di assegnazione alle sedi;
  4. provvedimento finale del dirigente di assegnazione ai plessi/classi.

È soprattutto il confronto tra questi quattro atti che consente di capire se una specifica assegnazione del DS sia legittima oppure contestabile.

Fabio

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