Assegnazione provvisoria, no a docenti trasferiti nella provincia di ricongiungimento

Orizzonte Scuola, 11.7.2018

– Chi ha ottenuto il trasferimento, può chiedere l’assegnazione provvisoria? Vi sono delle particolari condizioni che devono sussistere? Anche per chi è stato trasferito con precedenza?

La risposta ai suddetti quesiti è fornita dall’articolo 7, commi 1 e 2, del  CCNI sulla mobilità annuale per l’a.s. 2018/19.

Il testo del contratto

Motivi

Ricordiamo che i motivi per poter chiedere l’assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, sono:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Condizioni domanda assegnazione

Per la presentazione della domanda di assegnazione interprovinciale, oltre ai suddetti motivi, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  1. il docente ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento e non l’ha ottenuta;
  2. il docente  non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;
  3. il docente ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva chiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017 .

Trasferimento provincia di ricongiungimento e assegnazione provvisoria

Alla luce delle sopra riportate condizioni, in particolare nel punto 3, il docente che ha ottenuto il trasferimento nella provincia di ricongiungimento (cioè ove  ricorre uno dei succitati motivi), non può presentare domanda di assegnazione provvisoria, eccetto il caso in cui sia stato trasferito con precedenza (una delle precedenze previste dall’articolo 13 del CCNI sulla mobilità 2018/19).

Esempio:

  • docente trasferito da Roma a Casteltermini, in provincia di Agrigento; Casteltermini è nella medesima provincia di Menfi, comune in cui risiede il familiare con il quale il docente dovrebbe ricongiungersi. Il docente non può chiedere l’assegnazione provvisoria, sebbene i due Paesi si trovino a più di cento chilometri di distanza.
  • se il docente è stato trasferito usufruendo una delle precedenze indicate nell’articolo 13 del CCNI sulla mobilità 2018/19, può invece chiedere l’assegnazione per Menfi pur avendo avuto il trasferimento a Casteltermini, quindi  nella medesima provincia di ricongiungimento.

L’assegnazione provvisoria, oltre che dai docenti trasferiti con precedenza, può essere chiesta anche da chi ha ottenuto la mobilità, soltanto nel caso in cui siano sopravvenuti, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, i motivi di ricongiungimento sopra riportati.

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Assegnazione provvisoria, no a docenti trasferiti nella provincia di ricongiungimento ultima modifica: 2018-07-11T10:14:39+02:00 da
Gilda Venezia

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