Assegnazione Provvisoria, punteggi per esigenze di famiglia, requisiti e certificazione da esibire

di Anna Chiaraa, Professionisti Scuola Network, 1.7.2019

– Nelle assegnazioni provvisorie, sono fonte di punteggio esclusivamente le esigenze di famiglia.

In generale, il punteggio spetta se la persona a cui si richiede il ricongiungimento ha la residenza in quel comune da almeno tre mesi, documentata con certificato anagrafico o con autocertificazione. Si prescinde da questo requisito nel caso in cui si tratti di ricongiungimento a coniuge o parte dell’unione civile trasferito/a per servizio nei tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Se nel comune di residenza della persona a cui ci si ricongiunge non ci sono istituzione scolastiche richiedibili (ATTENZIONE, parla di SCUOLE RICHIEDIBILI e non di POSTI DISPONIBILI), il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune viciniore, secondo le tabelle  di viciniorietà, purché compreso tra le preferenze stesse.
Di seguito riportiamo le diverse esigenze di famiglia per cui è possibile attribuire punteggio e le modalità per certificare i requisiti:

Lettera A)

In particolare, nel caso di ricongiungimento ai genitori, solo se il genitore a cui ci si ricongiunge ha superato i 65 anni di età (compiuti anche nel corso del 2019) si hanno i 6 punti.

Lettere B e C

Il punteggio relativo all’esistenza dei figli si articola in questo modo:

– 4 punti per tutti i figli di età massima 6 anni compiuti entro il 31 dicembre 2019

– 3 punti per i figli con più di sei anni (compiuti dopo il 31 dicembre 2019) ma che non hanno superato i 18 anni. Se i 18 anni sono compiuti entro il 31 dicembre 2019, si ha ancora diritto ai 3 punti.

Il punteggio relativo alle lettere B e C si può sommare con il punteggio della lettera A anche in caso di ricongiungimento ai figli.

Lettera D

Questo punteggio aggiuntivo viene rilasciato solo in questi specifici casi (e anche nel caso di genitore con età inferiore a 65 anni ma che si trovi in uno stato assimilabile a quelli elencati qui).

Note esplicative per la tabella precedente e validità della certificazione richiesta ai sensi del D.PR. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni:

1.Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell’art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede II ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parto dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse, i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

2.Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

3.Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).

4.Il punteggio è attribuito anche per I figli che compiono i sei anni o I diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

5. la valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio disabile ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero o parte dell’unione civile coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessita l’elezione del domicilio nella sede dello Istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114,118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

6. Il provvedimento di affidamento deve risultale da atto giudiziario.

7. Il punteggio per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento spetta anche ai docenti di religione cattolica.

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Assegnazione Provvisoria, punteggi per esigenze di famiglia, requisiti e certificazione da esibire ultima modifica: 2019-07-02T06:05:44+02:00 da
Gilda Venezia

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