Assenze e supplenze: sostituzioni non spettano ad insegnanti di sostegno. Tuteliamo diritto allo studio alunni

Orizzonte Scuola  18.9.2015.  

Risorsa preziosa e insostituibile, gli insegnanti di sostegno non sono i “tappabuchi” pronti alla sostituzione dei colleghi assenti, in qualunque circostanza e a qualunque costo.

Dopo anni di battaglie, sia degli insegnanti di ruolo che precari, nonchè dei sindacati, la storia sembra ripetersi, soprattutto in questi primi giorni di avvio delle attività scolastiche, in cui gli organici non sono ancora completi e alcuni Dirigenti Scolastici non vogliono ammettere che la grande riforma della buona scuola non è ancora completa e dunque i disservizi – con supplenti che mancano – sono ancora quelli degli anni precedenti.

Si cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto con l’utilizzo improprio dei docenti di sostegno, che fortunatamente sono sempre più consapevoli del proprio ruolo, dei propri diritti, nonchè del diritto allo studio degli alunni di tutta la classe.

Ricordiamo che anche qualora dovesse assentarsi l’alunno diversamente abile, i docenti di sostegno non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti momentaneamente assenti. Tale principio è stato più volte esplicitato in numerose circolari, tra cui quella del provveditorato di Roma n. 153 del 13.10.1997, e quella del Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, prot. 17337.

Nè la contrattazione integrativa di istituto può derogare a norme imperative di legge come nel caso dell’art. 13 comma 6 della L. 104/92, che afferma “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.

La scuola deve piuttosto elaborare un piano di sostituzione delle assenze, che non leda il diritto allo studio degli alunni. Ci dispiace se le normative sono sempre più sfavorevoli, ma certo la colpa non può ricadere sugli alunni!

 

Assenze e supplenze: sostituzioni non spettano ad insegnanti di sostegno. Tuteliamo diritto allo studio alunni ultima modifica: 2015-09-18T09:02:32+02:00 da
Gilda Venezia

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