dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 1.3.2017
– Le attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sono un diritto che deve essere garantito.
E’ quanto ribadisce l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, con la nota 1780 del 21 febbraio 2017, che indica le operazioni da seguire relative alla definizione delle disponibilità per l’a.s. 2017/2018.
Anzitutto ribadisce che attiene al collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.
Ai fini dell’affidamento delle stesse, i Dirigenti scolastici avranno cura di:
Nei casi di cui alla lettera b) (ore eccedenti) e c) (contratti a tempo determinato), la nomina e la retribuzione avranno decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività sino al 30 giugno 2017.
Le modalità di pagamento restano quelle indicate dalla nota MEF prot. n. 26482 del 7 marzo 2011.
Data la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione alle Istituzioni scolastiche da parte di questo Ufficio.
Secondo l’USR per la Liguria queste ore non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto. Si evidenzia che le procedure della presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza del personale docente.
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