Bisogna garantire l’ora alternativa a chi non sceglie l’IRC

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 1.3.2017

– Le attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sono un diritto che deve essere garantito.

E’ quanto ribadisce l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, con la nota 1780 del 21 febbraio 2017, che indica le operazioni  da seguire relative alla definizione delle disponibilità per  l’a.s. 2017/2018.

Anzitutto ribadisce che attiene al collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

Ai fini dell’affidamento delle stesse, i Dirigenti scolastici avranno cura di:

  • a) Attribuire in via prioritaria le ore di attività alternative alla religione cattolica ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, il cui posto o cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (anche attraverso l’utilizzo di docenti eventualmente totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del completamento dell’orario d’obbligo e comunque entro il limite delle 24 ore settimanali. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
  • b) Nel caso in cui non si possa procedere come sopra, i Dirigenti scolastici conferiranno le ore alternative alla religione cattolica come ore eccedenti l’orario d’obbligo fino al limite delle 24 ore settimanali. L’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità (art. 1 comma 4 DM 13 giugno 2007 n. 131).
  • c) Qualora non sia possibile procedere sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario (ai fini del completamento di orario) o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle attuali graduatorie d’istituto. A tal proposito si richiama all’attenzione delle SS.LL. quanto contenuto nella nota MIUR prot. n. 2852 del 5 settembre 2016 “Organico dell’autonomia”: “traendo spunto dalle valide e significative esperienze svolte già nell’a.s. 2015/2016, si possono proporre, oltre a quanto finora indicato e senza alcuna pretesa di esaustività, ferme restando le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica)”.

Nei casi di cui alla lettera b) (ore eccedenti) e c) (contratti a tempo determinato), la nomina e la retribuzione avranno decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività sino al 30 giugno 2017.

Le modalità di pagamento restano quelle indicate dalla nota MEF prot. n. 26482 del 7 marzo 2011.

Data la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione alle Istituzioni scolastiche da parte di questo Ufficio.

Secondo l’USR per la Liguria queste ore non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto. Si evidenzia che le procedure della presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza del personale docente.

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Bisogna garantire l’ora alternativa a chi non sceglie l’IRC ultima modifica: 2017-03-01T07:47:54+01:00 da
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