di Isabella Policarpio, Money.it, 10.9.2020.
Quali sono gli studenti e le tipologie di handicap che danno diritto all’insegnante di sostegno? Cosa dice la legge sugli alunni con DSA? Ecco cosa c’è da sapere.
Quali alunni hanno diritto all’insegnante di sostegno e a chi spetta decidere le ore assegnate per ogni studente? Per i ragazzi con disabilità stare a scuola, seguire le lezioni e rispettare le regole può rivelarsi più difficile che per gli altri, per questo la figura dell’insegnante di sostegno è fondamentale.
Per averne diritto occorre produrre e presentare alla Scuola la certificazione medica che attesta la patologia dell’alunno e la sua gravità, dati in base ai quali vengono stabilite le ore di sostegno che spettano a ciascuno.
I requisiti per averne diritto, i soggetti esclusi e le modalità per richiederlo sono stabilite per legge. Ecco tutte le informazioni al riguardo.
Secondo la normativa italiana hanno diritto ad avere l’insegnante di sostegno gli alunni in “stato di handicap” o “stato di handicap in situazione di gravità” che presentano i requisiti previsti dalla legge 104/1992. Questi soggetti non solo hanno diritto all’insegnante di sostegno che li affianca giornalmente ma anche ad una serie di detrazioni e agevolazioni per sé e per i genitori che ne fanno le veci.
Per avere l’insegnante di sostegno è necessario essere in possesso della certificazione medica rilasciata dall’ASL dove si attesta che la minoranza fisica, psichica o sensoriale è stabile e progressiva e che tale patologia causa difficoltà nell’apprendimento, nelle relazioni sociali e nell’integrazione.
Per maggiori informazioni riguardo all’iter per avviare la richiesta, i genitori o i tutori del ragazzo/a devono rivolgersi all’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva della propria ASL di appartenenza; qui verranno guidati sulla documentazione necessaria e i certificati da produrre da consegnare all’Istituto nel quale vogliono iscrivere il figlio. Una volta depositata la richiesta questa sarà presa in carico e valutata dal Dirigente scolastico. Le ore settimanali di insegnante di sostegno a cui l’alunno con disabilità ha diritto sono indicate nella Diagnosi Funzionale e dal progetto formulato dal GLH (Gruppo di Lavoro Handicap).
La sigla DSA sta per Disturbi Specifici dell’Apprendimento che la legge n. 170/2010 prevede per la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia. Gli alunni con questi disturbi non hanno diritto all’insegnante di sostegno, tuttavia è compito dell’istituto e del corpo docente individuare le strategie educative e didattiche per favorire l’apprendimento e combattere l’esclusione sociale. I DSA, infatti, non sono patologie ineliminabili ma possono essere notevolmente migliorati e modificati grazie ad interventi mirati.
L’unico caso in cui uno studente con DSA può avere l’insegnante di sostegno è se questo disturbo è accompagnato da altre patologie che rientrano nei casi previsti dalla legge n. 104/1992.
L’insegnante di sostegno è un professionista qualificato nella gestione e dell’educazione degli alunni più fragili, con patologie accertate dal medico, fisiche e psichiche. Il suo compito – oltre a quello di insegnare – è favorire il processo di integrazione dentro e fuori la classe. Per ogni studente che ha bisogno e diritto all’insegnante di sostegno viene definito un piano educativo individualizzato che coinvolge la scuola, i servizi e la famiglia del ragazzo, nell’ottica di facilitare l’apprendimento e l’inserimento.
L’insegnante di sostegno ha la responsabilità didattica ed educativa degli alunni a lui assegnati ed anche degli altri componenti della classe. Dunque contribuisce alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, può valutare e punire quando lo ritiene opportuno.
Riguardo agli studenti con disabilità che ha in carico, egli si rifà a quanto stabilito nel PEI (piano educativo individualizzato) che è strettamente personalizzato in base alle esigenze e le possibilità di ognuno.
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Chi ha diritto all’insegnante di sostegno? Tutti i casi previsti dalla legge ultima modifica: 2020-09-11T05:30:21+02:00 da
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