dall’ufficio stampa della Gilda degli insegnanti, 22.3.2018
«E´ opportuno che il docente in tali ipotesi scriva immediatamente al Dirigente scolastico, chiedendogli di garantire la propria incolumità fisica e quella degli altri alunni: il Dirigente scolastico, nella scuola autonoma, ha infatti responsabilità precise, rappresentando, come previsto dalle vigenti norme, la figura del “datore di lavoro”.
Così recita l´art. 2087 del Codice Civile: “L´imprenditore è tenuto ad adottare, nell´esercizio dell´impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l´esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l´integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“: il datore di lavoro, deve perciò garantire l´adozione di tutti i sistemi in possesso della tecnica atti a prevenire e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nonchè a salvaguardare la personalità morale degli stessi.
La giurisprudenza è orientata a riconoscere inadempiente agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro il datore di lavoro che, pur avendo osservato tutte le specifiche disposizioni in merito, non sia riuscito a tutelare idoneamente l´integrità fisica dei lavoratori.
Secondo quanto prescritto dall´art. 1176 c.c., il datore di lavoro deve comportarsi con la diligenza necessaria, così espressa: “Nell´adempimento dell´obbligo inerente all´esercizio di un´attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell´attività esercitata“.
Al datore di lavoro viene richiesta una particolare accuratezza sia nell´individuazione dei fattori di pericolo, sia nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a tutelare l´integrità fisica del lavoratore, anche se non specificamente previste da norme di prevenzione o da altre prescrizioni di organi competenti. Il precetto amplia notevolmente il dovere di sicurezza del datore di lavoro, in quanto tale dovere non è più fissato da regole precise e statiche che inevitabilmente col tempo verrebbero superate, ma da princìpi che devono essere continuamente aggiornati, tenendo conto dei tre criteri scaturiti dall´art. 2087:
– la particolarità del lavoro;
– l´esperienza;
– la tecnica.
Ad esempio, se si tratta di un alunno diversamente abile, il datore di lavoro ha il preciso dovere di garantire tutte le figure di supporto, previste dalla legge, affinché l´allievo non arrechi danni a terzi, in primis agli altri alunni ed ai docenti.
Il Dirigente scolastico, e per lui l´Amministrazione, possono essere chiamati a rispondere di qualsiasi danno fisico, morale e biologico che, nell´esercizio della propria funzione, venga causato ai docenti.»
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