Comitato di valutazione, seduta valida con almeno 4 componenti. Viene convocato dal dirigente scolastico

Orizzonte Scuola, 13.11.2015.  

Il Ministero pubblica altre due FAQ sul comitato di valutazione, dopo le polemiche che hanno accompagnato la tredicesima, sulla questine della validità della sua costituzione.

Una volta conclusa la fase di scelta dei componenti, il Comitato quando può cominciare a funzionare?

Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d’istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l’Ufficio scolastico regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.
Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l’insediamento.

Quali sono le regole per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni del Comitato?

La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni, è contenuta nell’art. 37 del Testo Unico. Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle deliberazioni.
La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti.
In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.
Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. Nella seduta di insediamento è opportuno che il Comitato definisca la natura del voto validamente espresso, precisando, in particolare, se l’astensione può essere considerata una manifestazione di “volontà valida”.

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Gilda Venezia

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