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Concorso dirigenti scolastici, graduatorie accesso corso formazione e ruolo. Quali titoli, quale procedura?

di  Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 3.10.2017

– Il Miur, con il DM n. 138/2017, ha delineato il percorso per accedere al ruolo della dirigenza scolastica.

Il percorso si articola in un concorso e in un successivo corso dirigenziale di formazione e tirocinio.

Per accedere al concorso è prevista un’eventuale prova pre-selettiva, qualora il numero dei candidati sia superiore a tre volte quello dei posti disponibili (messi a concorso) a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 4 comma 5 del Regolamento (DM138/2017).

La tempistica dell’intero corso-concorso è dettata dai tempi necessari allo svolgimento della procedura concorsuale, dai due mesi di formazione e dai quattro di tirocinio.

A quanto detto sopra si aggiunga la costituzione di due diverse graduatorie di merito nazionali:

  1. graduatoria generale di merito nazionale per l’accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio;

  2. graduatoria generale di merito nazionale conclusiva del corso-concorso.

GRADUATORIA PER L’ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E TIROCINIO

La graduatoria di merito nazionale, di cui al suddetto punto 1, è costituita al termine delle prove del concorso (prova scritta e orale) e della valutazione dei titoli (per i soli candidati che hanno superato la prova orale). L’inserimento in graduatoria avviene sulla base della somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, in quella orale e nella valutazione dei titoli.

A parità di punteggio complessivo, i candidati vengono graduati secondo le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/94:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.

La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale ed è pubblicata sul sito del Miur.

Dalla graduatoria di merito nazionale della procedura concorsuale si attinge per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

GRADUATORIA CONCLUSIVA DEL CORSO-CONCORSO

La graduatoria di merito nazionale conclusiva del corso-concorso è costituita al termine della formazione, che si svolge presso le università e che è articolata in quattro moduli formativi, e al termine del tirocinio.

La graduatoria è costituta in base alla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta di carattere teorico-pratica e nel colloquio finale previsti al termine del tirocinio.

In caso di candidati a parità di punteggio, si applicano le preferenze sopra riportate.

La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale ed ha validità sino all’approvazione della graduatoria successiva.

Dalla graduatoria conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio si attinge per l’assunzione in ruolo dei dirigenti scolastici.

I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti banditi.

Regolamento

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Concorso dirigenti scolastici, graduatorie accesso corso formazione e ruolo. Quali titoli, quale procedura? ultima modifica: 2017-10-03T08:21:17+02:00 da
Gilda Venezia

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