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Concorso ordinario, sistemate alcune criticità nella piattaforma delle domande

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 19.6.2020.

Il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato la piattaforma concorsi e procedure selettive per la domanda partecipazione ai concorsi.

No 24 CFU concorso secondaria per abilitati primaria

Finalmente arriva un chiarimento sul fatto che gli abilitati alla scuola primaria e dell’infanzia che abbiano titolo di laurea per partecipare ad una classe di concorso della secondaria, lo possono fare senza il bisogno di conseguire i 24 CFU per l’insegnamento. Da qualche ora è stato fatto un aggiornamento sulle domande dei concorsi, ovvero sulla piattafomra che ospita le domande di partecipazione ai concorsi a cattedra. Hanno sistemato l’opzione del possesso dell’abilitazione per primaria e infanzia in luogo dei 24 CFU per il concorso ordinario della secondaria.

Anno accademico e non anno scolastico

In tale aggiornamento hanno sistemato anche le date di conseguimento di master e perfezionamenti (consentendo il riferimento all’anno accademico e non scolastico).

Il Decreto Dipartimentale non era affatto chiaro

Bisogna sottolineare che il Decreto Dipartimentale n.499 del 28 aprile 2020, all’art.3, comma 3, dispone che ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di
abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle lettere b) del comma 1 e 2 dell’art. 5 del Decreto Legislativo, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

Il fatto che la norma avesse utilizzato il termine “i soggetti in possesso di abilitzione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione”, non lasciava dubbi che i docenti abilitati alla primaria e all’infanzia, appartenendo ad un altro “ordine di scuola” e non ad un altro grado di istruzione, dovessero possedere i 24 CFU per l’insegnamento al fine di accedere al concorso per la secondaria avendo solo la laurea come titolo di accesso. A testimonianza che fosse cosi l’interpretazione della norma, è il fatto che la piattaforma per la compilazione della domanda per il concorso ordinario della secondaria di primo e secondo grado, non faceva accedere gli abilitati di infanzia e primaria senza la dichiarazione di possesso di 24 CFU. Adesso la piattaforma è stata modificata risolvendo l’equivoco causato da una norma scritta male.

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Concorso ordinario, sistemate alcune criticità nella piattaforma delle domande ultima modifica: 2020-06-20T05:53:42+02:00 da
Gilda Venezia

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