Concorso PNRR 3: docenti classi di concorso accorpate, presentazione della domanda, prove e graduatorie.
Per quante procedure si può partecipare.
Con il decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, il ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, ha accorpato alcune classi di concorso con la precisazione che l’abilitazione in una delle classi confluite nella nuova sono considerati abilitati in tutte e due classi di concorso.
I candidati in possesso del titolo di studio in una delle classi di concorso accorpate dal decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023 e della relativa abilitazione all’insegnamento, valida per tutti e due gli ordini di scuola, possono partecipare al concorso PNRR3 per una sola regione e possono decidere di partecipare per un solo ordine di scuola o per entrambi.
Le classi di concorso accorpate che consentono di insegnare sia nella scuola secondaria di primo grado, sia in quella di secondo grado sono:
I candidati che rientrano in una delle suddette classi di concorso accorpate e che decidono di partecipare al concorso PNRR3, all’atto della presentazione della domanda, possono decidere di partecipare per un solo ordine di scuola secondaria o per tutti e due gli ordini. Qualora decidessero di partecipare per tutti e due gli ordini scuola devono esprimere, per ciascun grado di istruzione, i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza costituente l’allegato 1-bis e indicati nella colonna “Nuovi codici”.
I candidati in possesso di uno dei titoli appartenenti alle classi di concorso accorpate svolgeranno una sola prova scritta valida per tutte le classi di concorso comprese nell’accorpamento e il punteggio conseguito è utilizzato per accedere alla prova orale di ciascun ordine di scuola. Fermo restante che il punteggio sia non meno di 70/100 e che rientri nel triplo dei posti disponibili.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno affrontare un colloquio per singolo ordine di scuola sempre se rientrano nel triplo dei posti messi a concorso, in tutte e due gli ordini (esempio AM01 per la scuola secondaria di primo grado e AS01 per la scuola secondaria di secondo grado).
Al termine il candidato che ha partecipato al concorso per i due ordini di scuola sarà inserito nelle rispettive graduatorie con il risultato che potrebbe essere vincitore in una e non nell’altra, o in tutti e due o in nessuno dei due.
Il decreto n° 2939 del 9 ottobre 2025, nel bandire il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, dispone che i candidati, in possesso dei requisiti, possono partecipare fino a un massimo di quattro concorsi, mediante la presentazione di un’unica domanda, con l’indicazione dei concorsi cui intende partecipare.
I candidati in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado e la specializzazione sul sostegno per l’insegnamento ai soggetti disabili nei due ordini di scuola, può presentare un’unica domanda in un’unica regione per tutti e quattro i concorsi allegando la ricevuta di versamento pari a10 euro per ogni concorso cui partecipa.
Si può presentare domanda in due regioni diverse soltanto nel caso in cui il candidato possegga i requisiti per partecipare al concorso di scuola primaria e di scuola secondaria trattandosi di due bandi distinti e separati.
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