di Dario Catapano, Infoscuola24, 10.9.2025.
L’astensione facoltativa a ore, meglio conosciuta come congedo parentale frazionato, è uno strumento che offre ai genitori la possibilità di conciliare vita familiare e lavoro in modo più flessibile. Non si tratta di una novità assoluta: la possibilità esiste da tempo, ma solo negli ultimi anni – grazie anche alla Legge di Bilancio 2025 – ha assunto una fisionomia più chiara e sostenibile dal punto di vista economico.
Il principio di fondo è semplice: ogni genitore può scegliere se utilizzare il congedo parentale su base giornaliera o oraria. Se non ci sono regole precise fissate dalla contrattazione di istituto, vale un criterio standard: la fruizione oraria può arrivare fino alla metà dell’orario medio giornaliero.
Per esempio, se un docente lavora 18 ore settimanali distribuite in 5 giorni, il suo orario medio giornaliero è di circa 3 ore e mezza; il congedo frazionato corrisponderà quindi a un massimo di 1 ora e 48 minuti al giorno, pari a 9 ore settimanali complessive.
Lo stesso meccanismo vale per il personale ATA. Un collaboratore scolastico con 36 ore settimanali in 5 giorni ha un orario medio giornaliero di 7 ore e 12 minuti. In questo caso, il congedo a ore potrà coprire fino a 3 ore e 36 minuti al giorno, ossia 18 ore a settimana. Per semplificare l’organizzazione, la riduzione oraria può essere distribuita in modo non uniforme: ad esempio, 2 ore il lunedì e 4 ore nei giorni successivi, evitando così frazioni difficili da gestire.
Riassumiamo gli esempi con una pratica tabella
Categoria |
Orario settimanale |
Orario medio giornaliero |
Riduzione massima giornaliera (½ orario) |
Totale settimanale |
Esempio di distribuzione |
Docente (secondaria) |
18 ore su 5 giorni |
3h 36m | 1h 48m | 9h |
Lunedì: 1hMart–Ven: 2h ciascuno → 9h complessive |
Collaboratore scolastico (5 gg) |
36 ore su 5 giorni |
7h 12m | 3h 36m | 18h |
Lunedì: 2hMart–Ven: 4h ciascuno → 18h complessive |
Collaboratore scolastico (6 gg) |
36 ore su 6 giorni (6h al giorno) |
6h | 3h | 18h |
Riduzione costante: 3h × 6 giorni = 18h |
Non mancano però i limiti. La fruizione oraria non può essere cumulata nello stesso giorno con altri permessi legati alla maternità e alla paternità, come i riposi per allattamento o i permessi per assistenza ai figli disabili previsti dal Testo unico. È invece compatibile con altri istituti, come i permessi ex legge 104, seppure con alcune differenze tra docenti e ATA.
Ogni scuola mantiene un margine di autonomia: la contrattazione di istituto può stabilire modalità e criteri diversi, sempre nel rispetto delle regole generali. È quindi fondamentale che dirigenti e RSU definiscano procedure chiare, in modo da permettere al personale di pianificare con serenità la gestione delle ore di congedo.
In pratica, il congedo parentale a ore rappresenta oggi uno strumento moderno di welfare scolastico. Pensiamo a una docente che voglia accompagnare il figlio a terapie pomeridiane senza dover rinunciare a giornate intere di lezione, o a un collaboratore che desideri ridurre alcune mattine per gestire impegni familiari: la possibilità di spezzare il congedo in ore offre una flessibilità preziosa.
Dal punto di vista retributivo, le ultime riforme hanno rafforzato questo diritto. Oltre ai primi 30 giorni pagati al 100%, sono stati introdotti due mesi aggiuntivi retribuiti all’80% da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino. Una misura che rende il congedo parentale, anche quello frazionato a ore, più accessibile a molte famiglie.
Lo stipendio durante il congedo parentale per i docenti nel 2025 prevede: il primo mese di congedo parentale è retribuito al 100% se fruito entro i 12 anni di età del bambino. I restanti mesi di congedo sono retribuiti al 30% ma dal 2025 sono stati introdotti due mesi aggiuntivi retribuiti all’80% da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino.
Ecco i dettagli sulla retribuzione del congedo parentale per i docenti:
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