L’ARAN ha espresso il suo parere sulla durata del contratto integrativo di istituto con l’orientamento applicativo CIRS106.
L’agenzia rileva che l’art. 7, comma 3, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19/4/2018 prevede espressamente che: “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.”
L’ARAN cita anche il comma 10 secondo il quale “I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.”
Secondo la normativa, ritiene l’ARAN, il contratto integrativo ha una cadenza triennale. Deve contenere tutte le sezioni normative e la ripartizione del fondo relativo alla prima annualità.
Le successive annualità dovrebbero riguardare soprattutto i criteri di riparto dei relativi fondi.
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