Contratti

Contratto scuola, cosa cambia per gli insegnanti

AGGIORNATO il 26.1.2024.

Il 18 gennaio 2024 è stato firmato dalle organizzazioni sindacali rappresentative (tranne la Uil) il contratto nazionale del lavoro per il comparto istruzione 2019/2021. Si attende ora la pubblicazione del CCNL 2019/21 sulla Gazzetta Ufficiale, ma precisiamo subito che già da ora è vigente.

CCNL Istruzione e Ricerca2019-2021

Il contratto riguarda 1.154.993 lavoratori della scuola e dell’Afam (di cui 850mila insegnanti) e 77.255 lavoratori dei settori università ed enti di ricerca (esclusi i docenti).

Parte economica

1 – Aumento medio mensile per i docenti: 124 euro

Il contratto prevede aumenti salariali medi mensili di 124 euro per i docenti e di 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi.

Ricordiamo chela prima parte di aumenti era già stata inserita nello stipendio da dicembre 2022. Ora resta la differenza, che dovrà portare la cifra media lorda per un docente corrisponde a € 124 medi lordi.

2 – RPD  e CIA

Ai docenti viene riconosciuto un aumento stabile della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) che porta a un valore che va da € 194,80 a € 304,30 al mese e un’ulteriore variazione del Compenso Individuale Accessorio (CIA) che corrisponde a un valore rideterminato complessivo che va da € 79,40 a € 87,50.

3 – Incremento retribuzioni ore aggiuntive

E’ stato fissato anche un incremento del 10% delle retribuzioni delle ore aggiuntive per i docenti e ATA finanziato con il FMOF.

4 – Indennità di lavoro notturno e festivo Ata delle istituzioni educative

Sono elevate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ATA delle istituzioni educative.

5 – Posizione economiche

Per quanto riguarda le posizioni economiche, quelle già esistenti verranno rivalutate e il meccanismo di attribuzione delle nuove posizioni economiche sarà semplificato rispetto al passato.

6 – Docenti e ATA in servizio nel 2022/23: una tantum di 63 e 44 euro anche per i supplenti

Il Contratto prevede un compenso che sarà erogato al personale docente e ATA “una tantum” perché non corrisponde a nessuna mansione particolare svolta: spetta dunque ai docenti con contratto al 31 agosto 2023 o 30 giugno 2023.

7 – Formazione durante l’orario di servizio

I corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento. Pertanto la formazione dei docenti è inserita nelle attività funzionali all’insegnamento, e nel caso dovesse andare oltre quelle previste (40+40) tale attività dovrà essere remunerata con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa d’istituto attingendo dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Se i corsi si svolgono fuori sede la partecipazione ad essi prevede il rimborso delle spese di viaggio.

Pertanto gli insegnanti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti anche se la formazione deve essere svolta in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento.

Gli argomenti della formazione del personale docente dovranno essere individuati in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa e deliberate dal collegio dei docenti.

Resta confermato che la fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

8 – Attività funzionali anche a distanza, ma . . .

Con il nuovo CCNL è stata introdotta la possibilità di svolgere le attività funzionali all’insegnamento anche a distanza, purché con comportino deliberazioni. Da precisare che tale principio vale anche per le due ore di programmazione dei docenti di scuola primaria.

Spetta ora  ai Regolamenti di istituto a stabilire quali attività coinvolgere e in quali circostanze.

9 – Donne vittime di violenza

Il nuovo CCNL eleva da 90 a 120 i giorni di congedo per le donne vittime di violenza con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario indicando l’inizio e la fine del periodo.

Il trattamento economico previsto è identico a quello del congedo di maternità: è utile ai fini dell’anzianità di servizio, non riduce le ferie e si calcola anche ai fini della tredicesima mensilità.

La lavoratrice può scegliere di chiedere il congedo su base oraria o giornaliera. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

Il personale docente delle istituzioni scolastiche può fruire dei congedi su base giornaliera.

La docente ha diritto di chiedere part time anche prima del tempo minimo di permanenza previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione però che sia presente un posto disponibile.

L’insegnante, al di fuori delle normali procedure di mobilità, ha inoltre diritto a presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, oppure, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, con una richiesta all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla comunicazione della docente, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, si dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

I congedi possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

10 – Gli incontri dei GLO rientrano nelle 40 ore

Si stabilisce che i GLO siano programmati secondo criteri definiti dal collegio dei docenti, per cui rientrano negli oneri di servizio degli insegnanti con un impegno fino a 40 ore annue previsto per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse.

Si precisa inoltre che tali ore non possono rientrare nelle ore dedicate alle lezioni.

11 – Mobilità docenti: il vincolo triennale entra nel Contratto ma con alcune deroghe

Il vincolo triennale di permanenza nella sede di assunzione viene recepita dal nuovi CCNL con il riconoscimento delle deroghe già individuate per sovrannumero, esubero, disabilità o assistenza.

Sono introdotte due nuove deroghe, per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver, che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.

L’art. 30 afferma

«Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge»

Con l’indicazione del DL 73/2021 si richiama il vincolo oggi delineato nel CCNI sulla mobilità come blocco sui trasferimenti interprovinciali su qualsiasi sede espressa.

Con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti.

Va sottolineato che l’ultimo CNNI sulla mobilità non era stato sottoscritto dai sindacati in attesa di quanto avrebbe potuto essere inserito nel Contratto.

12- Supplenti al 30 giugno/31 agosto: 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari

La novità dell’art. 35 comma 12 del nuovo testo riguarda il personale supplente con contratto al 30 giugno/31 agosto che, in base al previgente contratto poteva usufruire, al pari del personale con supplenza temporanea, solo dei 6 giorni di permessi non retribuiti. In base al nuovo contratto invece, la posizione del personale al 30 giugno/31 agosto viene equiparata a quella del personale con contratto a tempo indeterminato: sono concessi 3 giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione con diritto all’intera retribuzione.

Queste le novità:

  • Il nuovo contratto riconosce anche al personale supplente con contratto al 30 giugno o 31 agosto, compreso il personale docente assunto per l’insegnamento della religione cattolica, il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari. Il precedente contratto invece riconosceva questo diritto solo al personale di ruolo.
    .
  • Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
    .
  • Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato non annuale (contratto non al 30 giugno/31 agosto) sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

13 – Congedo di paternità obbligatorio

L’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha istituito un congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente. Si tratta di dieci giorni lavorativi, che possono essere presi tra i due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita.

Con il nuovo CCNL tale congedo viene previsto anche per il personale della scuola.

14 – Termine di preavviso del congedo parentale

Il nuovo CCNL riduce il termine con cui inoltrare la richiesta di congedo parentale: da 15 a 5 giorni. Questo non è il congedo di paternità obbligatoria, ma l’astensione facoltativa dal lavoro

15 – I docenti di ruolo possono accettare supplenza annuale su posto intero anche su sostegno e altre classi di concorso

Il nuovo contrato scuola permette ai docenti di ruolo di accettare supplenza annuale su posti interi anche su sostegno e altre classi di concorso sn un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

16 – Supplenze e “avente diritto”

È stata definitivamente soppressa la supplenza ‘fino all’avente diritto’, causa di storture e di iniquità sulla durata della supplenza per cui tutti i contratti di supplenza devono avere una data di termine. Il CCNL 2019/21 inserisce la formula relativa al ‘supplente avente titolo’ nell’art. 39 Contratto individuale di Lavoro.
Il comma 5 prevede che “I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

17 – Sanzioni disciplinari

Per il personale docente ed educativo tutto l’ambito della responsabilità disciplinare è stato rinviato ad una apposita sessione contrattuale che dovrà essere conclusa entro il mese di luglio del 2024. Nel precedente contratto l’analoga sessione contrattuale non è stata mai avviata e sono rimaste vigenti le norme del contratto 2006/2009.
Tali norme limitano il potere sanzionatorio dei dirigenti scolastici al richiamo scritto e alla censura. Tutti gli altri procedimenti disciplinari più gravosi sono demandati all’Ufficio Scolastico provinciale.

18 – Carriera alias nel caso di transizione di genere

L’art. 21 prevede che a tutela del benessere psicofisico di lavoratori transgender e per creare un ambiente di lavoro inclusivo le amministrazioni debbano riconoscere un’identità alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale.

È previsto un regolamento interno volto a definire le modalità di accesso e i tempi di richiesta e attivazione dell’alias, fermo restando che la carriera alias resterà inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale.

Va precisato che non si conformano all’identità alias e restano invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato.

 

Contratto scuola, cosa cambia per gli insegnanti ultima modifica: 2024-01-19T06:33:16+01:00 da
Gilda Venezia

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