Di Daniela Rinaldi,Orizzonte Scuola, 14.6.2026.
Esami di Stato del primo Ciclo: come gestire le assenze dei docenti commissari
In questi giorni stanno prendendo il via in tutta Italia gli Esami di Stato della scuola secondaria di primo grado: si tratta di un momento importante che richiede una macchina organizzativa perfetta. Ciascuna istituzione scolastica costituisce una Commissione d’esame formata da tutti i docenti delle classi terze a cui sono affidate le materie d’insegnamento ordinario, inclusi gli insegnanti di sostegno, di religione cattolica e di strumento musicale. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico (o da un suo collaboratore delegato in caso di reggenza, impedimento o impegno del DS negli esami di Maturità) e si articola in Sottocommissioni per ogni singola classe terza. Una delle problematiche più frequenti riguarda la gestione di un’improvvisa assenza di un componente della commissione. Di seguito viene illustrato cosa prevede la normativa in merito.
Se un docente comunica l’impossibilità di partecipare prima ancora che si tenga la riunione preliminare di insediamento, in base all’art. 8 del DPR n. 362 del 14 maggio 1966 la competenza della sostituzione spetta al Dirigente Scolastico (e non al Presidente della commissione se questo ruolo viene svolto da un’altra figura), a patto che vi sia il tempo materiale per procedere. Il Dirigente deve nominare un sostituto attingendo in via prioritaria dal personale della scuola della stessa materia e non impegnato in altre commissioni d’esame. In subordine, si può incaricare un docente interno in possesso dell’abilitazione per quella specifica disciplina.
Qualora l’istituto non disponga di figure idonee tra il proprio personale, il Dirigente Scolastico procederà alla stipula di un contratto di supplenza temporanea.
Se l’assenza si verifica a esami già avviati, la competenza a disporre la sostituzione passa nelle mani del Presidente della commissione. In questo caso si seguono step molto precisi:
Una specificità riguarda l’assenza di un commissario limitatamente al primo giorno di insediamento della commissione plenaria. Durante la plenaria iniziale non si effettuano votazioni o valutazioni sugli alunni, passaggi che richiederebbero tassativamente il principio giuridico del “collegio perfetto” (obbligatorio invece per gli scrutini, l’attribuzione del voto finale e la ratifica).
Per questa ragione, se sorgono difficoltà impreviste e non si riesce a trovare un sostituto immediato, la prima riunione può comunque avere luogo nonostante l’assenza di un membro. Ciò evita di rallentare o mettere a rischio il regolare avvio delle procedure d’esame.
A livello normativo, non esistono disposizioni che annullino l’insediamento iniziale a causa di un componente mancante. Il sopracitato art. 8 del DPR n. 362 del 14 maggio 1966 specifica infatti che il Presidente provvede alla sostituzione dei docenti impediti “se necessario”. Questa formula indica che la nomina di un supplente va attivata per assenze prolungate in cui è indispensabile la totalità del collegio giudicante, mentre per un’assenza brevissima e non deliberante la sostituzione non è strettamente richiesta e potrebbe rivelarsi controproducente per la continuità didattica dell’esame.
Esami di Stato del primo Ciclo e assenze dei docenti commissari ultima modifica: 2026-06-14T17:12:24+02:00 dadi Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 19.7.2026. GPS 150 preferenze, la supplenza anche per…
di Fiore Mirabella, La Tecnica della scuola, 8.7.2026. Il paradosso dei percorsi abilitanti. Si mette…
di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 8.7.2026. Conferimento ruolo sui posti di sostegno 2026:…
di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 8.7.2026. GPS 2026, docenti di ruolo: quando…
Qui di seguito, condividiamo il link per accedere al tutorial per la compilazione della…
Gilda degli insegnanti di Venezia, 18.7.2026. L’associazione docenti articolo 33, in collaborazione con Docedu, propone…
Leave a Comment