Orizzonte Scuola, 29.5.2018
– La Presidenza della Commissione dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, com’è ormai noto, è affidata al Dirigente scolastico della scuola sede d’esame.
La normativa di riferimento (D.lgs. 62/2017 e DM n. 741/2017) predispone anche chi debba sostituire il dirigente in caso di reggenza di altra scuola, di impedimento o assenza dello stesso:
“In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.”
Nel caso in cui il Dirigente sia assente, impedito o abbia la reggenza di un’altra scuola, dunque, la presidenza della Commissione è affidata ad un collaboratore, individuato sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 165/01 e appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.
La normativa sopra citata è chiara, tuttavia la nota Miur, con la quale è stata data la possibilità ai dirigenti delle scuole secondarie di primo grado di partecipare agli esami di Maturità, ha generato un po’ di confusione, in quanto richiede al sostituto del dirigente un ulteriore requisito rispetto a quelli sopra riportati.
Secondo la nota n. 6078 del 6 aprile 2018, il collaboratore da individuare deve:
Il collaboratore da individuare, dunque, deve anche aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il nuovo requisito, indicato esclusivamente nella suddetta nota, emanata per consentire ai dirigenti delle scuole secondarie di primo grado di partecipare agli esami di Maturità, ha fatto sorgere il dubbio se lo stesso (requisito) valga per il sostituto del dirigente che abbia la reggenza di un’altra scuola, sia impedito o assente.
Considerato che il nuovo requisito è stato “prescritto” solo tramite una nota emanata per una finalità specifica, riteniamo che valgano, per la sostituzione del dirigente le indicazioni fornite dalla normativa primaria (D.lgs. 62/2017 e DM 741/2017), per cui il sostituto del dirigente, in qualità di presidente della Commissione dell’esame di III media, deve appartenere al ruolo della secondaria di primo grado e non deve far parte del consiglio di classe delle III.
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Esami III media, sostituto dirigente scolastico in caso di assenza, impedimento o reggenza. Quali requisiti? ultima modifica: 2018-05-29T07:31:31+02:00 daLa Tecnica della scuola, 13.5.2024. I programmi svolti devono essere firmati dagli studenti? Con l’avvicinarsi…
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