Graduatoria interna d’istituto: chi ha diritto ad essere escluso e non rischiare l’esubero

Orizzonte Scuola, 6.2.2020

– Nella graduatoria interna di istituto vengono inseriti tutti i docenti titolari nella scuola. La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio, che, per ogni docente, viene calcolato sulla base del servizio, dei titoli e delle esigenze di famiglia, come esplicitato nella tabella di valutazione allegata al CCNI .

Il docente che rischia di diventare soprannumerario in presenza di contrazione nell’organico della scuola è colui che si trova in coda nella graduatoria interna di istituto.

Una categoria di docenti, però, è tutelata sotto questo punto di vista. Si tratta di coloro che, essendo beneficiari di una delle precedenze indicate nel contratto, hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per salvaguardare la loro titolarità nella scuola

Docenti esclusi dalla graduatoria: requisiti richiesti

Come chiarisce l’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità, i docenti che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto sono i beneficiari di una delle precedenze previste nel comma 1 del succitato articolo.

Si tratta delle precedenze stabilite nei punti I) – III) – IV) – VII), come di seguito indicato:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

I docenti beneficiari di una di queste precedenze non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

In relazione alla precedenza prevista al punto IV), il diritto all’esclusione si applica se il docente possiede i seguenti requisiti:

a) la titolarità è in una scuola ubicata nella provincia del domicilio dell’assistito

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per tale comune

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

In relazione alla precedenza prevista al punto VII), per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Documentazione

I docenti beneficiari delle precedenze che consentono l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, per usufruire di tale beneficio devono opportunamente documentare i requisiti che determinano tale diritto.

Come chiariscono, inoltre, gli articoli 19 e 21 “Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M.”

Docenti con diritto all’esclusione dalla graduatoria: possono essere coinvolti nell’esubero?

La riduzione nel numero di cattedre o posti nell’organico dell’istituzione scolastica può essere tale da richiedere necessariamente il coinvolgimento nell’esubero dei docenti che hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

In questo caso, se nella scuola sono presenti più docenti beneficiari di precedenze che danno loro diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, sarà necessario “graduarli” per stabilire chi fra loro risulterà soprannumerario, come indicato nel succitato comma 2 dell’art.13, dove si chiarisce che nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine con il quale le precedenze sono inserite nel comma 1 dello stesso art.13.

A parità di precedenze prevale il punteggio e a parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

Cosa succede se decade il diritto alla precedenza

Il docente beneficiario delle precedenze previste nei punti III), IV) e VII), non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il Dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.

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Graduatoria interna d’istituto: chi ha diritto ad essere escluso e non rischiare l’esubero ultima modifica: 2020-02-06T06:46:35+01:00 da

Gilda Venezia

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