Categorie: Supplenti

I concorsi riservati per stabilizzare i docenti precari sono in regola

di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 6.2.2020

– Con la recentissima sentenza 868/2020 il Consiglio di Stato, con parole chiare, definisce regolare e lecito che il Miur introduca eccezionali deroghe al principio del concorso pubblico.

Sono legittimi i bandi di concorso riservati agli insegnati in possesso di abilitazione all’insegnamento ovvero già inseriti nelle graduatorie, qualora sia ampia la platea di insegnanti precari. Trattasi di docenti che prestano da anni la loro opera a beneficio dell’istruzione pubblica in inaccettabili condizioni di disagio materiale e psicologico. Da ciò l’ineludibile esigenza istituzionale di stabilizzarli, per porre fine, con i consentiti rimedi ordinamentali, ad una situazione, in tutta evidenza, non più tollerabile. Con la recentissima sentenza 868/2020 il Consiglio di Stato, con parole chiare, definisce regolare e lecito che il Miur introduca eccezionali deroghe al principio del concorso pubblico, in speciali casi ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. In altre parole quando siano “vitali” le necessità di alcuni cittadini dello Stato e, consequenzialmente, della Pubblica Amministrazione.

La vicenda

Alcuni insegnanti impugnavano un bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui escludeva gli stessi, in quanto privi del requisito dell’abilitazione all’insegnamento. Il concorso era infatti riservato a coloro che avevano conseguito il titolo di abilitazione ed erano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Il TAR respingeva il ricorso. Dal che gli insegnanti proponevano appello al Consiglio di Stato lamentando l’erroneità di tale sentenza, asseritamente in contrasto con i principi di certezza del diritto e dell’accesso generalizzato al pubblico impiego.

La decisione

La procedura concorsuale in questione ha natura di concorso riservato, al quale sono ammessi a prender parte solo i soggetti muniti degli indicati requisiti (abilitazione all’insegnamento e inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia). Ebbene – evidenzia il massimo giudice della giustizia amministrativa – la disposizione ha inteso soddisfare le istanze che contrassegnarono il periodo di riferimento, quando la platea di insegnanti precari, che prestavano in comprensibili condizioni di disagio materiale e psicologico e da anni la loro opera a beneficio dell’istruzione pubblica, esprimeva ai vari livelli istituzionali l’esigenza di stabilizzazione che ponesse fine, mediante i permessi strumenti legali, ad una situazione non più tollerabile. Per tale ragione, in tali casi il legislatore stesso e, attuativamente, il MIUR prevedono per coloro che si trovano in possesso di alcuni requisiti, la possibilità di partecipare ad un concorso riservato, contrassegnato da marcati connotati di specialità, e con una procedura snella di verifica. Nel caso di specie, un’unica prova orale, all’esito della quale il candidato viene ammesso ad un tirocinio di un solo anno e di conseguenza immesso in ruolo. In altre parole, seppur la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, in determinati casi, le deroghe devono essere considerate legittime. In special modo quando le “eccezioni” siano funzionali alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie necessità di interesse pubblico idonee a consentirle. Si desume che le norme che prevedono concorsi straordinari come quello del caso di specie, sono conformi a Costituzione nel momento in cui siano emanate per garantire il buon andamento dell’amministrazione, sopperendo alle carenze di organico e superando il precariato. A ben vedere dunque, viene operata una compromissione non irragionevole né illogica e per ciò stesso legittima del diritto di accesso al pubblico impiego e del principio del pubblico concorso. Di talchè appare del tutto ragionevole che il MIUR abbia previsto un concorso riservato ai possessori di uno specifico titolo di studio con l’ulteriore condizione di essere iscritto nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto. Anzi, a sguardo attento, nel caso di specie, l’esigenza di assicurare il rispetto del principio del pubblico concorso risulta, comunque, soddisfatta attraverso la previsione di un’apposita procedura concorsuale, come visto rapida, di cui non è in contestazione l’idoneità a garantire la professionalità dei soggetti prescelti.

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I concorsi riservati per stabilizzare i docenti precari sono in regola ultima modifica: 2020-02-06T13:06:27+01:00 da
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