I docenti che tornano al ruolo di provenienza non devono ripetere l’anno di formazione

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 24.2.2017

– L’USR per l’emilia Romagna interviene in merito ai colleghi che dopo aver ottenuto il passaggio di ruolo chiedono di tornare al ruolo di provenienza e chiarisce che non sono obbligati a ripetere il periodo di formazione e prova.

Ricorda che la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (articolo 1, commi da 115 a 120) pone il periodo di prova in relazione inscindibile con il periodo di formazione, che il DM Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, all’articolo 2, precisa ulteriormente che al periodo di formazione e di prova sono tenuti:

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito e che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. Giova pure rammentare che, ai fini della ricostruzione e della progressione di carriera, le Ragionerie territoriali dello Stato richiedono che venga emesso il provvedimento di conferma in ruolo, di competenza dei Dirigenti Scolastici.

I Dirigenti Scolastici, a loro volta, possono emanare il provvedimento di conferma in ruolo solo a seguito del completamento del percorso di formazione e prova, che prevede:

  1. almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica;
  2. 18 ore di formazione in presenza;
  3. 20 ore di formazione su piattaforma INDIRE;
  4. 12 ore di attività di “peer to peer”;
  5. espressione del parere da parte del Comitato di Valutazione.

Pertanto l’USR per l’E.R. valuta che il docente che, dopo essere passato ad altro grado di scuola, chieda di ritornare nel ruolo di precedente appartenenza, non vada in linea generale considerato alla stessa stregua di chi ottiene il passaggio ad un ruolo mai ricoperto in precedenza. Essendo infatti già stato positivamente superato, in occasione della precedente assunzione, il medesimo periodo di formazione e prova, non ritiene non necessario, per il ritorno al ruolo originario, il superamento di un nuovo periodo di formazione e prova.

Il principio generale della non reiterazione del periodo di formazione e prova, riferito al medesimo ruolo già in precedenza assunto, appare compatibile con le previsioni di cui al richiamato Decreto Ministeriale 850/2015, coerente con il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa, ovvero con i principi di logicità e congruenza, e concordante con il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 10 da cui inferisce il principio generale qui espresso.

In conclusione l’Ufficio ritiene che il docente che si trovi nelle predette condizioni c.d. “di ritorno” nei ruoli precedenti, non sia tenuto a reiterare il periodo di formazione e prova già in precedenza positivamente svolto.

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I docenti che tornano al ruolo di provenienza non devono ripetere l’anno di formazione ultima modifica: 2017-02-24T08:03:08+01:00 da
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