Categorie: InsegnantiRSU

Illegittimo il controllo elettronico della presenza dei docenti

di Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola, 24.1.2019

– In attesa di capire come il disegno di legge “concretezza” interverrà sulle misure di controllo elettronico (biometrico) della presenza a lavoro del pubblico dipendente, ci sono alcuni casi in cui Dirigenti scolastici emanano circolari illegittime per obbligare i docenti a strisciare il badge all’entrata del servizio.

Circolare su obbligo di badge per i docenti

La circolare di una Dirigente scolastica, firmata e pubblicata il 21 gennaio 2019, ha per oggetto: “rilevazione automatica delle presenze del personale docente”.

In tale circolare si comunica che a decorrere dall’1 febbraio 2019 si procederà alla rilevazione automatica delle presenze del personale docente.

Tanto in ossequio a quanto concordato nel contratto integrativo d’Istituto. Il DSGA, cui la presente è diretta per conoscenza, provvederà a tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire il corretto avvio di tale rilevazione nei termini di cui sopra.

Contratto Istituto, norme difformi da CCNL sono nulle

Nel contratto di istituto della scuola in cui la DS ha emanato la suddetta circolare c’è un articolo, precisamente il n.58 che è riferito all’art.22 del CCNL scuola comma 4 punto c9), in cui si parla del badge come strumento di rilevazione della presenza del personale. È utile precisare che in tale contratto di Istituto non è scritto espressamente che i docenti hanno l’obbligo di strisciare il badge, per cui la circolare della Dirigente scolastica in cui è scritto che si procederà alla rilevazione automatica delle presenze del personale docente in ossequio all’accordo contrattuale è una sua libera interpretazione, anche perché il CCNL scuola obbliga alla rilevazione della presenza solo il personale ATA e non i docenti.

I contratti siglati tra le parti di una scuola, cioè tra il dirigente scolastico e le RSU, devono rispettare le normative legislative e contrattuali vigenti e se non lo fanno sono da considerarsi nulli nelle parti difformi alla legge o al Contratto collettivo nazionale.

A tal proposito, si ricorda l’art. 2077 del Codice Civile, che testualmente riporta quanto segue: “i contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.

Quindi sembra chiaro che, per quanto riportato dal su citato articolo del codice civile, il contratto integrativo d’Istituto, in nessun modo potrà contenere norme più restrittive per il personale scolastico rispetto a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale scuola attualmente vigente. In altri termini il codice civile sancisce l’efficacia della contrattazione collettiva nazionale sulla contrattazione d’Istituto stipulata tra il dirigente scolastico e le RSU di una scuola.

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Illegittimo il controllo elettronico della presenza dei docenti ultima modifica: 2019-01-25T05:15:33+01:00 da
Gilda Venezia

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