Categorie: Supplenti

Immissioni in ruolo fase C: guida alla scelta della sede di servizio

di Paolo Pizzo  Orizzonte Scuola,  18.11.2015.  

La prossima settimana, dopo la chiusura della piattaforma per accettare/rifiutare la proposta di ruolo, avranno inizio le convocazioni per la scelta delle sede.

Le sedi disponibili, come per tutte le procedure di immissioni in ruolo, dovranno essere rese note prima della convocazioni. Meglio se 24 ore prima.

Le sedi disponibili saranno quelle in cui l’Ufficio Scolastico avrà smistato le richieste dell’organico di potenziamento da parte delle scuole, intrecciandole con i criteri stabiliti dalla legge.

Ricordiamo che la sede scelta in questa fase, in ogni caso è provvisoria, valida cioè solo per l’a.s. 2015/16. A febbraio – marzo, il CCNI sulla mobilità stabilirà le modalità con le quali richiedere la provincia e di conseguenza la sede dell’incarico triennale negli ambiti territoriali.

In ogni caso, in quest’occasione, le modalità di assegnazione della sede dovranno seguire le normali regole adottate nelle fasi precedenti.

Innanzitutto, i docenti nominati da concorso a cattedra 2012 sceglieranno la sede con precedenza rispetto ai colleghi nominati da Graduatorie ad esaurimento.

Inoltre, la scelta della sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato (ma sui tempi meglio chiedere all’Ufficio Scolastico) devono essere attivate, da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente, tutte le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell’attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di autocertificazioni.

Secondo la normativa attuale, per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010

Qualora si dovesse rinunciare al ruolo in questa sede, la sanzione sarà comunque quella della cancellazione dalle Graduatorie di merito e ad esaurimento nelle quali si è inseriti, anche se la proposta è stata accettata on line entro il 20 novembre 2015.

Il rifiuto della proposta non coinvolge invece le Graduatorie di istituto Rifiuto ruolo fase C non coinvolge graduatorie di istituto

La data di raggiungimento della sede scelta, nella quale effettuare la presa di servizio, è definita a livello provinciale.

Immissioni in ruolo fase C: guida alla scelta della sede di servizio ultima modifica: 2015-11-18T17:10:19+01:00 da
Gilda Venezia

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