Categorie: Supplenti

Neoimmessi in servizio al 30/6 o 31/8. Raccomandazione ai DS: la formazione dovrà essere svolta con riferimento alla classe di concorso di immissione in ruolo

di Paolo Pizzo  Orizzonte Scuola,  18.11.2015.  

Continua  la nostra analisi dell’anno di prova e di formazione 2015/16 per i neo assunti in ruolo in caso di differimento della presa di servizio, nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo l, commi 98-99, della Legge n.107/2015.

La nota MIUR Prot. n. 0036167 – 05/11/2015 prevede che in caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo l, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine.

Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.35411998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Pertanto, il docente che, avendo accettato un contratto a tempo indeterminato (fase B/C) nella provincia X, e che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 commi 98 -99, della legge n.107/2015, si trovi a svolgere, in detta o diversa provincia, una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche su medesimo posto o classe di concorso affine (intendendo per classi affini quelle compre negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado di istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo), qualora chieda di svolgere il periodo di prova è autorizzato allo svolgimento dello stesso purché la supplenza svolti e l’immissione in ruolo accettata ricadano nelle seguenti ipotesi:

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Saranno dunque i Dirigenti scolastici deputati ad un’attenta valutazione dell’applicazione della suddetta autorizzazione ai docenti in servizio presso la propria istituzione scolastica che ne abbiano titolo, ed a tener conto che l’attività di formazione sarà, comunque, svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo. 

A mo’ di esempio, quindi, se un docente è stato assunto sulla 043 e attualmente è titolare di una supplenza su posto di sostegno AD00 fino al 30/6 o 31/8, l’attività di formazione dovrà essere svolta in relazione alla A043 posto comune e non di sostegno. Così come il docente assunto su posto di sostegno scuola di I grado che attualmente sta svolgendo una supplenza al 30/6 su posto di sostegno II grado, dovrà essere inserito nell’elenco nominativo dei docenti del I grado sostegno per le attività di formazione.

L’Ufficio Scolastico di Roma ha emanato una specifica nota in cui lo sottolinea: “Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici ad un’attenta valutazione dell’applicazione della suddetta autorizzazione ai docenti in servizio presso la propria istituzione scolastica che ne abbiano titolo, ed a tener conto che l’attività di formazione sarà, comunque, svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo”.

Neoimmessi in servizio al 30/6 o 31/8. Raccomandazione ai DS: la formazione dovrà essere svolta con riferimento alla classe di concorso di immissione in ruolo ultima modifica: 2015-11-18T17:06:04+01:00 da
Gilda Venezia

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