dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 10.1.2026.
Un insegnante può chiedere l’aspettativa seguendo una procedura formale prevista dal CCNL Scuola e dalla normativa generale sul pubblico impiego.
Nel comparto scuola l’aspettativa può essere chiesta per:
Motivi personali o familiari (art. 18 CCNL Scuola)
Motivi di studio o ricerca
Cariche pubbliche elettive
Anno sabbatico / altra attività lavorativa (nei limiti consentiti)
Aspettativa per dottorato di ricerca
Aspettativa per gravi motivi di famiglia (D.Lgs. 151/2001)
Quasi sempre è non retribuita e non vale ai fini della progressione di carriera, salvo casi particolari.
Si può presentare la domanda di mobilità anche se si è in aspettativa.
L’aspettativa non fa perdere la titolarità della sede.
Il periodo di aspettativa non è valutabile come servizio ai fini del punteggio.
Vale solo il servizio effettivamente prestato prima o dopo.
Se si ottiene il trasferimento, l’aspettativa continua nella nuova sede di titolarità.
Prenderai servizio alla fine dell’aspettativa.
Durante l’aspettativa non si svolge l’anno di prova.
I giorni in aspettativa non sono conteggiati nei 180 giorni (né nei 120 di attività didattica).
Se l’aspettativa è anche parziale, l’anno di prova:
– è rinviato all’anno scolastico successivo se non si raggiungono i requisiti minimi
– oppure può essere completato se si raggiungono comunque i 180/120 giorni
Aspettativa lunga → anno di prova rinviato
Aspettativa breve → possibile conclusione dell’anno di prova
Qui il punto è delicato.
L’aspettativa NON interrompe il vincolo.
Il vincolo decorre dall’anno di immissione in ruolo o di ottenimento della sede.
Anche se sei in aspettativa, l’anno conta ai fini del vincolo.
L’aspettativa non è di per sé una deroga.
Le deroghe dipendono dalla condizione personale, non dall’assenza:
disabilità (L. 104/92 art. 3 c.3)
assistenza a familiare disabile grave
genitore di figlio minore di 3 anni
coniuge militare
altre deroghe previste annualmente dal CCNI mobilità
Se l’aspettativa è fruita per uno di questi motivi, la deroga può valere.
Se si è soggetti a vincolo su scuola:
– l’aspettativa non lo sospende
– non “fa ripartire il conteggio”
Al rientro:
si torna nella scuola di titolarità
se non si è svolto l’anno di prova → lo fai arà nel primo anno utile
i vincoli continuano fino alla scadenza naturale
Aspettativa |
Effetto |
|---|---|
| Mobilità | domanda possibile |
| Punteggio | non matura |
| Anno di prova | sospeso/rinviato |
| Vincolo triennale | continua |
| Deroghe | solo se legate al motivo |
La richiesta va indirizzata al Dirigente scolastico della scuola di titolarità
La domanda non va al Collegio docenti né al Consiglio di istituto.
La richiesta deve essere:
Scritta (cartacea o via PEC/email istituzionale)
Motivata (specificando il tipo di aspettativa)
Con indicazione di:
– periodo richiesto (data inizio e fine)
– riferimento normativo (facoltativo ma consigliato)
Alcune scuole hanno un modulo interno, ma non è obbligatorio.
È consigliabile presentarla con congruo anticipo
In caso di urgenza o gravi motivi, può essere chiesta anche con breve preavviso
Il dirigente emette un provvedimento scritto di concessione o diniego (in questo caso motivato).
Dipende dal tipo di aspettativa:
Aspettativa per motivi personali/familiari → può essere negata per motivate esigenze di servizio
Aspettativa per dottorato o cariche elettive → diritto soggettivo, non discrezionale
Gravi motivi di famiglia → il rifiuto deve essere molto motivato
Durante l’aspettativa:
niente stipendio (salvo casi particolari)
non maturano ferie, TFR, anzianità
si conserva il posto di lavoro
non si può svolgere altra attività lavorativa, salvo autorizzazione nei casi previsti
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