FERIE

Le ferie dei docenti precari

La Tecnica della scuola, 19.8.2025.

Ferie dei docenti precari: tra spending review e diritti non riconosciuti.

Per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, Francesco Orecchioni, vicepresidente dell’associazione SIDELS, ha discusso del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per i docenti precari in Italia.

È una questione che riguarda migliaia di insegnanti precari con contratto al 30 giugno o fino al termine delle lezioni. Contrariamente al luogo comune sui “lunghi mesi di vacanza”, questi lavoratori si trovano spesso impossibilitati a fruire delle ferie maturate e, ancor più, privati del pagamento sostitutivo alla cessazione del contratto.

Il nodo, spiega l’avvocato Orecchioni, nasce dall’interpretazione della normativa introdotta con il Decreto Legge n. 95 del 2012, la cosiddetta “spending review”. Tale provvedimento ha stabilito che i dipendenti pubblici a tempo determinato devono usufruire delle ferie all’interno del contratto. Nel comparto scuola, l’amministrazione considera di fatto le ferie come già godute nei periodi di sospensione delle lezioni, non solo durante pause programmate come Natale o Pasqua, ma anche in caso di sospensioni straordinarie, ad esempio per maltempo o per lo svolgimento delle elezioni. Tutto ciò avviene senza una richiesta formale del docente e senza un provvedimento ufficiale che lo collochi in ferie.

Una prassi ritenuta problematica, poiché durante l’anno scolastico difficilmente è possibile concedere giorni di ferie, vista l’impossibilità di sostituire il docente senza costi aggiuntivi per lo Stato. Il vecchio CCNL 2006/2009 prevedeva chiaramente la possibilità di monetizzare le ferie non fruite dal personale a tempo determinato, se non richieste nei periodi di sospensione delle lezioni. Ma dal 1° settembre 2013 le norme della spending review hanno reso inefficaci queste clausole contrattuali, impedendo di fatto la liquidazione economica delle ferie non godute.

L’attuale CCNL 2019/2021 ha richiamato le disposizioni già previste per il personale di ruolo, adattandole alla durata del contratto dei precari. Ciò non ha tuttavia risolto la questione, che resta un terreno di forte contestazione.

Va ricordato che la normativa fondamentale, sia a livello costituzionale che europeo, tutela il diritto irrinunciabile del lavoratore alle ferie retribuite. L’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE stabilisce che il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo il caso della cessazione del rapporto di lavoro. È proprio su questo principio che si fondano le rivendicazioni legali dei docenti precari, che chiedono il pieno riconoscimento di un diritto ancora troppo spesso disatteso.

 

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Gilda Venezia

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