Mobilità da posto comune a sostegno (e viceversa): si considera “trasferimento”; aliquote e fasi. Nuovo CCNI e chiarimenti.
É stato sottoscritta la nuova ipotesi del CCNI Mobilità valido per il triennio 2025/2028.
In questo articolo vediamo in quale fase avvengono i trasferimenti da posto comune a posto di sostegno e viceversa e a quali aliquote sono soggetti.
Com’è noto la mobilità viene effettuata in tre fasi:
Occorre fare attenzione al fatto che la mobilità da posto di sostegno a posto comune (e viceversa) si qualifica come un “trasferimento” (e non come un passaggio di cattedra). Di conseguenza se il trasferimento riguarda scuole della stessa provincia o la stessa scuola (es: docente che chiede il trasferimento da posto comune a posto di sostegno o viceversa nella stessa scuola), avviene nella fase II.
Diversamente da quanto si pensi, non si tratta invece di un passaggio di cattedra. Quest’ultimo riguarda il passaggio da una classe di concorso a un’altra dello stesso grado (passaggio di cattedra).
La mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), invece, sia provinciale sia interprovinciale viene effettuata nella fase III e viene effettuata su un’aliquota del 25% dei posti disponibili prima della fase III.
Nell’ambito dei trasferimenti provinciali viene rispettato il seguente ordine:
Pertanto i trasferimenti provinciali da posto comune a posto di sostegno non sono soggetti ad alcuna aliquota (possono cioè avvenire fino al 100% dei posti disponibili). Al contrario, i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune a partire dall’anno scolastico 2026/2027 sono soggetti a un’aliquota massima (il 75% per l’anno scolastico 2026/2027 e il 50% per l’anno scolastico 2027/2028).
Dopo aver effettuato i movimenti provinciali si procede con la FASE III. Al netto dei suddetti accantonamenti e l’assorbimento degli esuberi, i posti vacanti e disponibili sono distribuiti nel seguente modo:
Tali aliquote sono applicate considerando distintamente le diverse tipologie di posto(comune/sostegno).
Il calcolo del contingente viene effettuato arrotondando all’unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.
Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale.
Qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale.
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