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Mobilità: Il punteggio della continuità tra vecchie e nuove norme

Lucio Ficara ,  La Tecnica della scuola  26.11.2016

– Con i trasferimenti tra ambiti e i perdenti posto destinati a finire su ambito con conseguente perdita della titolarità della scuola, come cambierà il concetto di continuità?

Fino agli anni passati, nel calcolo per il punteggio della mobilità dei docenti, si è sempre tenuto conto della continuità del servizio nella scuola di titolarità. Adesso che la mobilità si esercita tra ambiti, come previsto dal comma 73 dell’art.1 della legge 107/2015, la titolarità dei docenti soggetti a mobilità volontaria o d’ufficio, dovrebbe essere definita su un ambito territoriale, con la conseguenza della perdita di significato della continuità del servizio su scuola.

Ma come funzionava, nei contratti della mobilità degli anni scorsi, il calcolo del punteggio della continuità per i titolari su scuola?

Intanto esisteva una differenza tra calcolo della continuità per chi faceva domanda volontaria e chi invece era trasferito d’ufficio o a domanda condizionata. Per chi si muoveva volontariamente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità spettavano 6 punti in aggiunta al punteggio del servizio e per ogni ulteriore anno di servizio spettavano 2 punti entro il quinquennio e 3 punti oltre il quinquennio. Per cui un docente che per esempio era titolare da 10 anni, escluso l’anno in cui presentava la domanda di mobilità, in una data scuola, aveva accumulato 25 punti di continuità. Infatti per il primo quinquennio ha ottenuto 10 punti e per i successivi 5 anni ha ottenuto 15 punti, per un totale di 25 punti. Per chi si muoveva d’ufficio o a domanda condizionata in quanto perdente posto, la continuità del servizio veniva calcolata già prima del primo triennio, quindi per ogni anno scolastico. Infatti un docente trasferito d’ufficio che avesse solo 2 anni di titolarità, escluso l’anno in cui era obbligato a fare domanda di trasferimento, in una data scuola, poteva già contare in 4 punti di continuità. A tale proposito si ricorda la nota 5 bis degli ultimi contratti di mobilità, in cui si spiega che, per chi è trasferito d’ufficio, il calcolo del punteggio di continuità del servizio si conta per ogni anno scolastico e non dopo il primo triennio di servizio.

Anche per la compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto o di chi deve finire in cattedra oraria esterna, si utilizzava la nota 5 bis. Quindi si calcolavano 2 punti per ogni anno scolastico entro il primo quinquennio.

Adesso con l’attuazione della legge 107/2015 in tema di mobilità, molte cose sono destinate a cambiare. L’esistenza, già attuale e forse in fase di potenziamento, di due tipi diversi di titolarità, su scuola e su ambito territoriale, modificherà inevitabilmente anche i meccanismi di calcolo sul punteggio di continuità.

Infatti siamo in attesa di comprendere se ci sarà un accordo tra Miur e sindacati per la prossima mobilità, e ci stiamo chiedendo quali novità, tra le vecchie e le nuove norme, si prevedono anche per il punteggio della continuità.

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Mobilità: Il punteggio della continuità tra vecchie e nuove norme ultima modifica: 2016-11-26T18:11:42+01:00 da
Gilda Venezia

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