Incompatibilità

Nomina in ruolo, incompatibilità, differimento presa di servizio e aspettativa

Obiettivo scuola, 29.8.2023.

Nota USR Piemonte.

L’USR Piemonte ha emanato la Nota prot. n. 11441 del 29 agosto 2023  con la quale si forniscono chiarimenti sulla presa di servizio docenti neo immessi in ruolo 1° settembre 2023. La nota ricalca le indicazioni fornite per il corrente anno scolastico con nota prot. 12340 del 22 Agosto 2022, aggiornate con alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Sui concetti generali relativi alla presa di servizio.

In linea generale con riferimento alla disciplina della presa di servizio, si richiama l’art. 9 del d.p.r. n. 3/1957 che prevede che “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina” e dell’art. 436, comma 3 e 4, che prevedono che “Il personale, che ha accettato la nomina con l’assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l’assunzione del servizio; decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.

L’articolo 53, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, infatti, rinvia espressamente alla “disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

E quest’ultima normativa prevede che l’impiegato non possa “esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati”. Ciò posto, va rilevato, in aderenza anche alla deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei conti, che il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell’articolo 60 d.p.r. n. 3/57 e dell’articolo 508 del decreto legislativo n. 297/94 è quello dell’assunzione, cioè della stipula del contratto di lavoro.

Quando si sottoscrive il contratto con l’Istituzione scolastica si deve dunque essere liberi da rapporti di lavoro in essere, di natura pubblica o privata, fattispecie questa, che, tra l’altro, viene richiesta al docente di attestare con una specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da sottoscrivere al momento della presa di servizio.

Lo status di pubblico dipendente, da cui discende il vincolo di esclusività a tutela del buon andamento dell’Amministrazione (art. 98 Cost.), sorge proprio nel momento della sottoscrizione del contratto di assunzione.

Sulla tematica dell’incompatibilità si invita alla consultazione della nota USR Piemonte disponibile al link: http://www.istruzionepiemonte.it/lincompatibilita-nel-pubblico-impiego-specificita-del-compartoscuola-aggiornamento-giurisprudenziale-2022/

Sul differimento della presa di servizio.

Il differimento della presa di servizio è previsto solo ed esclusivamente nei casi contemplati dalla normativa giustificati da motivi non imputabili alla volontà personale (maternità, malattia, infortuni, etc…).

La valutazione circa la sussistenza dell’idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio è di competenza del Dirigente Scolastico. Al riguardo si rammenta che gli eventuali provvedimenti di accoglimento potrebbero essere oggetto di controllo successivo del MEF e che, in assenza di motivazioni legittimanti il differimento, da tali controlli potrebbero emergere profili di non regolarità amministrativo-contabile.

La ratio dell’applicazione del principio come sopra esplicitato è da riscontrarsi nel fatto che, diversamente opinando, l’istituto del differimento diverrebbe strumento per aggirare il regime delle incompatibilità di legge con conseguente illegittimità del relativo contratto di assunzione.

Alla luce di tali precisazioni non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.

Sul dottorato e assegni di ricerca si invita alla consultazione della nota USR Piemonte disponibile al link:

http://www.istruzionepiemonte.it/congedo-straordinario-per-dottorato-di-ricercaaggiornamento-normativo-e-giurisprudenziale/

 

Nomina in ruolo, incompatibilità, differimento presa di servizio e aspettativa ultima modifica: 2023-08-29T16:19:55+02:00 da
Gilda Venezia

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